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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.10.2008 16.2008.97

24. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·781 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Mandato - prestazioni legali - ricevibilità del ricorso - nullità del ricorso che ripropone la propria versione dei fatti senza confrontarsi a quella del giudice

Volltext

Incarto n. 16.2008.97

Lugano 24 ottobre 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 ottobre 2008 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 24 settembre 2008 dal Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa inc. n. 26/08 (mandato) promossa con istanza 2 giugno 2008 dall'  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 2 giugno 2008 l'avvocatoCO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per ottenere il pagamento di fr. 1829.20 oltre accessori così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

                                         che tale importo si riferisce all'onorario esposto dal legale per prestazioni professionali svolte a favore del convenuto in una pratica pendente davanti alla Pretura del Distretto di Lugano;

                                         che all'udienza del 15 settembre  2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;

                                         che statuendo il 24 settembre 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare fr. 1829.20 e rigettando in via definitiva l'opposizione da questi interposta al citato precetto esecutivo;

                                          che con ricorso per cassazione del 14 ottobre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                          che l'atto non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

                                          che in concreto il contenuto del ricorso non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                          che infatti il ricorrente, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si limita a riproporre le sue contestazioni nei confronti del legale, senza però confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice;

                                         che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

                                         che, comunque sia, l'accertamento del primo giudice secondo cui il convenuto non ha mai contestato l'ammontare dell'onorario rivendicato non può essere considerato arbitrario giacché solo in questa sede, e quindi in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, il ricorrente ha affermato di averlo fatto verbalmente senza però indicare le circostanze precise; 

                                         che, a riguardo dell'ammontare dell'onorario, l'art. 9 vTOA prevedeva bensì dei massimi tariffari ma l'art. 11 vTOA concedeva altresì la possibilità di derogare a tali limiti in determinati casi;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione;

per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione RI 1                              

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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