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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.10.2008 16.2008.87

9. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,014 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Contratto per creazione logo e sito internet - inadempienza - irricevibilità della contestazione sollevata per la prima volta in cassazione

Volltext

Incarto n. 16.2008.87

Lugano 9 ottobre 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4 settembre 2008 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 28 luglio 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa inc. n. IU.2006.86 promossa con istanza 16 marzo 2006 da  

CO 1 (patrocinata dall' PA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 18 dicembre 2003 RI 1, gerente dell'Hotel __________, ha concluso con la società CO 1, attiva in particolare nel settore della grafica e della realizzazione di siti internet, un contratto avente per oggetto la progettazione da parte di quest'ultima del logo dell'albergo e la realizzazione di un sito internet;

                                         che con istanza del 16 marzo 2006 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la consegna del logo da questa creato in formato TIF, prestazione dalla stessa regolarmente pagata;

                                         che all'udienza del 1° marzo 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e  in via riconvenzionale ha fatto valere una pretesa di fr. 5376.– di cui fr. 4686.- per le proprie prestazioni in relazione alla creazione del sito internet dell'albergo, e fr. 690.- a titolo di risarcimento per violazione dei diritti d'autore da parte dell'istante, domande di cui l'istante ha chiesto la reiezione;

                                         che statuendo il 28 luglio 2008 il Pretore, accertato il diritto dell'istante all'utilizzo del logo regolarmente pagato e all'ottenimento del medesimo in formato TIF, ha ordinato alla convenuta di consegnare il formato TIF del logo dell'albergo;

                                         che in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, RI 1 è stata obbligata a versare alla convenuta fr. 4686.– oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2007;

                                         che con ricorso per cassazione 4 settembre 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio per ottenere la reiezione della domanda riconvenzionale;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

considerando

in diritto:                          che secondo l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che il Pretore ha obbligato l'istante a versare alla convenuta

                                         fr. 4686.– corrispondenti al valore del lavoro effettivamente svolto dalla convenuta per la creazione del sito internet dell'albergo dell'istante, prestazione che non ha potuto essere ultimata in seguito alle inadempienze dell'istante che non aveva dato seguito alle sue richieste, in particolare alla conclusione di un contratto hosting;

                                         che la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver ritenuto provata la richiesta della convenuta di concludere un contratto Web hosting;

                                         che essa, in particolare, sostiene di non aver mai ricevuto una richiesta in tal senso, non avendo in particolare mai visto lo scritto 2 marzo 2005 della convenuta (doc. 5);

                                         che la contestazione, non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;  

                                         che, comunque sia, tale contestazione sarebbe irrilevante;

                                         che il primo giudice, oltre alla mancata conclusione del citato contratto, ha rimproverato all'interessata di non avere fornito alla convenuta dati e documentazione;

                                         che, al riguardo, __________ ha dichiarato, senza contestazioni da parte della ricorrente, “che il sito internet non fu portato a termine in quanto da parte mia aspettavo ancora dei contenuti che dovevano essere forniti dalla convenuta, la quale doveva riceverli dal cliente”, per poi soggiungere che “questo [il contratto hosting] non era la cosa più importante nella sequenza degli eventi per terminare il sito” (deposizione del 25 maggio 2007);

                                         che in circostanze del genere l'accertamento del primo giudice secondo cui il ritardo nella consegna dell'opera deve essere accollato a RI 1 non può ritenersi manifestamente insostenibile, ovvero arbitrario;

                                         che ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, la censura d'arbitrio potendo peraltro riferirsi solo alla decisione impugnata nel suo risultato e non nei motivi che ne stanno alla base (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1), deve essere respinto;

                                          che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione;

Per questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, di complessivi fr. 100.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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