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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.11.2008 16.2008.63

20. November 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,189 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Contratto di lavoro - obblgo di lavorare durante il periodo di disdetta salvo esonero da parte del datore di lavoro - diritti della parte preclusa

Volltext

Incarto n. 16.2008.63

Lugano 20 novembre 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31 maggio 2008 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 23 maggio 2008 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa inc. n. 7–2 (contratto di lavoro) promossa con istanza 20 dicembre 2007 dal  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che RI 1 è stata assunta quale apprendista dal dott. med. CO 1 con un contratto di tirocinio valevole dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2007;

                                         che il rapporto di lavoro è stato sciolto anticipatamente dalle parti di comune accordo per il 30 ottobre 2006;

                                         che con istanza del 20 dicembre 2007 il dott. med. CO 1 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere la restituzione di fr. 1050.– oltre interessi del  5% dal 1° novembre 2006, corrispondenti al salario del mese di ottobre 2006 versato alla dipendente senza che questa avesse prestato la sua attività lavorativa, così come il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

                                         che all'udienza del 22 gennaio 2008, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere;

                                         che statuendo il 23 maggio 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo ingiustificata l'assenza della dipendente dal posto di lavoro nel mese di ottobre 2006, la stessa essendo stata esonerata dal prestare la propria attività lavorativa solo se avesse presentato un certificato medico attestante l'inabilità lavorativa, ciò che non è stato il caso;

                                         che con ricorso per cassazione del 31 maggio 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

                                         che con ordinanza del 18 giugno 2008 il presidente di questa Camera, constatato che il rimedio giuridico era sottoscritto da persona non abilitata alla rappresentanza processuale, ha assegnato a RI 1 un termine di 10 giorni per sottoscrivere il ricorso;

                                         che nel termine assegnato la ricorrente ha personalmente sottoscritto il ricorso per cassazione;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dal fascicolo processale, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

                                          che in concreto il contenuto dello scritto 31 maggio 2008 della ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                          che, infatti, la ricorrente invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si limita a contestare la richiesta di pagamento avversaria stigmatizzando il comportamento del datore di lavoro;

                                         che l'addebito mosso al primo giudice di aver “fatto una grande confusione“ e di aver “preso un granchio”, non basta a sostanziare un qualsiasi titolo di cassazione, mentre in difetto di richiesta in tale senso non competeva al primo giudice chiamare “a testimoniare l'ispettrice __________”;

                                         che in assenza di una valida censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure chiesto nelle domande di giudizio contrariamente a quanto impone l'art. 329 lett. d CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);

                                         che, per altro, la convenuta, assente ingiustificata all'udienza del 22 gennaio 2008, davanti al Giudice di pace si è lasciata precludere dalla lite;

                                         che la parte preclusa può appellare o ricorrere in cassazione, purché non contesti i fatti accertati dal primo giudice (Rep. 1981 pag. 377 consid. 1);

                                         che, quindi, l'accertamento del primo giudice, secondo cui l'interessata poteva assentarsi dal lavoro a condizione di presentare un certificato medico attestante la sua incapacità di lavoro nemmeno può essere censurato;  

                                         che comunque sia, anche a voler prescindere dalla ricevibilità del ricorso, lo stesso si rivela pure infondato nel merito;

                                         che la ricorrente non ha allegato, né tanto meno dimostrato,  nessuna circostanza tale da giustificare la sua assenza dal lavoro, ovvero di essere stata esonerata dal presentare la propria prestazione lavorativa;

                                         che il solo fatto di sostenere di essere stata praticamente licenziata dall'istante, non basta infatti a dimostrare l'esonero dal fornire la propria prestazione lavorativa nel mese di ottobre 2006, durante il quale la convenuta era peraltro abile al lavoro;

                                         che durante il periodo di disdetta il lavoratore è di principio tenuto a fornire la propria prestazione lavorativa poiché il contratto rimane in vigore sino alla fine del termine di disdetta (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 335 CO), ma se il datore di lavoro decide di esonerare il dipendente dall'obbligo di lavorare durante questo periodo deve comunque corrispondendogli il salario dovuto (cfr. DTF 128 III 271 e 118 II 139; Flach, Die “Freistellung” von der Arbeitsleistung nach Kündigung – aus der Sicht von Arbeitgeber und –nehmer, in SJZ 1994, pag. 209; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 335 CO);

                                         che non avendo la convenuta dimostrato tale esonero la conclusione del primo giudice non può essere considerata errata e tantomeno arbitraria;

                                          che la procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.  

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                               La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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