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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.12.2008 16.2008.114

15. Dezember 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,302 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione - imposte comunali - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione

Volltext

Incarto n. 16.2008.114

Lugano 15 dicembre 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 5 novembre 2008 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 23 ottobre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa EF.2008.260 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 1°settembre 2008 dal  

CO 1 (rappresentato dall'RA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 1° settembre 2008 il CO 1ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 5785.65 rivendicati a titolo di imposta comunale 2006, oltre agli interessi e alla tassa di diffida, per un totale di fr. 6004.20;

                                         che a sostegno della propria domanda l'ente pubblico ha prodotto la  “decisione di tassazione dopo tassazione d'ufficio” del 24 ottobre 2007 relativa all'imposta cantonale 2006, il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2006 del 14 novembre 2007 così come il dettaglio dell'imposta comunale e degli accessori dovuti, con l'attestazione del loro passaggio in giudicato;

                                         che all'udienza del 22 ottobre 2008, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando la presenza di un valido titolo di rigetto non avendo mai ricevuto “nulla al proposito e di non aver mai saputo, fino al momento di ricevere i precetti esecutivi, l'ammontare delle imposte cantonali e comunali”;

                                         che statuendo il 23 ottobre 2008 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 5 novembre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante lo stesso non abbia mai ricevuto nessuna decisione di tassazione cantonale e neppure comunale;

                                         che con decreto del 14 novembre 2008 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;

                                         che il 4 dicembre 2008 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso;

e considerando

in diritto:                        che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);

                                          che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni definitive delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), ciò che è il caso nel Cantone Ticino (art. 28 LALEF);

                                          che secondo l'art. 244 cpv. 3 della Legge tributaria le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF;

                                          che il Comune, legittimato a prelevare un'imposta sul reddito e la sostanza delle persone fisiche (art. 274 cpv. 1 lett. a LT), non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;

                                         che questo potere di imposizione non esonera il Comune dall'emettere anch'esso una decisione di tassazione comunale o quantomeno una bolletta d'imposta dalla quale risultino tutti gli elementi necessari al calcolo dell'importo dovuto (ammontare imposta cantonale, moltiplicatore d'imposta), così come l'indicazione dei rimedi di diritto proponibili contro la medesima (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 303 ad a);

                                         che, del resto, anche per diritto cantonale l'intimazione del calcolo dell'imposta comunale deve avvenire per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale (art. 295 LT);

                                         che nella fattispecie la documentazione prodotta dall'istante, in particolare la “decisione di tassazione dopo tassazione d'ufficio” 24 ottobre 2007 (doc. B) e il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2006 del 14 novembre 2007 (doc. C) indicante l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale e l'imposta personale (cfr. art. 299 cpv. 1 LT; cfr. Stücheli, loc. cit.), è idonea a legittimare il rigetto definitivo dell'opposizione;

                                         che il convenuto, sostenendo “di non aver mai ricevuto nulla al proposito”, lamenta la mancata ricezione della notifica di tassazione cantonale così come del conguaglio di imposta comunale;

                                         che l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale e presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l'abbia impugnata nei termini stabiliti (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

                                          che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver ricevuto la decisione (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., ibidem);

                                          che questo principio vale anche in ambito fiscale (RDAT II–1999 pag. 361 n. 19t);

                                          che mancando la prova dell'effettiva notifica del calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2006 al convenuto, la documentazione allegata all'istanza non può essere parificata a valido titolo esecutivo;

                                          che in circostanze del genere il ricorso deve essere accolto;

                                         che ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;

                                         che gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che l'istante rifonderà alla controparte, per entrambe le sedi,

                                         un'adeguata indennità per l'incomodo occorsogli (commisurata alla circostanza ch'egli non si è valso del patrocinio di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:             I.     Il ricorso per cassazione è accolto nel senso che la sentenza 23 ottobre 2008 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                          1. L'istanza è respinta.

                                          2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.­–, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 100.– a titolo di indennità.

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.–, già anticipati dal ricorrente, sono posti a carico del CO 1, che rifonderà a RI 1 un'indennità di fr. 50.–.

                                  III.   Intimazione a:

-   ; -  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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