Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.05.2007 16.2007.31

23. Mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·585 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

rigetto definitivo per imposte - ritiro esecuzione da parte del creditore - stralcio del ricorso - parte soccombente

Volltext

Incarto n. 16.2007.31

Lugano 23 maggio 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15 aprile 2007 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 26 marzo 2007 dal Giudice di pace del circolo di Carona nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. S05-225) promossa con istanza 24 agosto 2005 dallo  

CO 1  (rappresentato RA 1 ;  

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che con istanza 24 agosto 2005 lo CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1692.75 oltre accessori, rivendicati a saldo delle imposte cantonali 1995/96/97/98/99/2000 e agli interessi di ritardo, dovute sulla base delle decisioni di riparto dell'imposta tra coniugi;

                                         che all'udienza del 22 settembre 2005 la convenuta ha concluso per il rigetto dell'istanza;

                                          che con sentenza 26  marzo 2007 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;

                                          che con ricorso per cassazione del 15 aprile 2007 RI 1 è insorta contro la predetta sentenza postulandone l'annullamento;

                                          che il 21 maggio 2007 lo CO 1 ha comunicato a questa Camera di aver ritirato l'esecuzione in oggetto, donde la decadenza del ricorso;

                                          che decadendo l'esecuzione, sia l'istanza di rigetto dell'opposizione che il ricorso proposto dalla convenuta diventano privi d'oggetto;

                                         che, di regola, chi rende la procedura priva d'oggetto risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid. 3a), salvo nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è il caso in concreto.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

decreta:                    I.   Il ricorso per cassazione 15 aprile 2007 di RI 1 è divenuto privo d'oggetto ed è stralciato dai ruoli.

                                   II.   La sentenza 26 marzo 2007 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e modificata come segue:

                                         1. L'istanza è dichiarata priva d'oggetto.

                                         2. Invariato

                                         3. La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico dell'istante che rifonderà alla convenuta fr. 80.– di indennità.

                                  III.   Gli oneri processuali, per complessivi fr. 100.–, già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico dello CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 80.– a titolo di indennità.

                                 IV.   Intimazione a:

-    ; -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2007.31 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.05.2007 16.2007.31 — Swissrulings