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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.03.2007 16.2007.13

14. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·780 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

locazione - attribuzione spese e ripetibili al soccombente - potere di apprrezzamento del giudice

Volltext

Incarto n. 16.2007.13

Lugano 14 marzo 2007/lw    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 24 febbraio 2007 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 16 febbraio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in materia di locazione (inc. n. DI.2005.230) promossa con istanza 28 novembre 2005 da  

 CO 1  (rappresentato dalla RA 1 );  

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che in esito a un'istanza presentata il 28 novembre 2005 da CO 1 con sentenza 16 febbraio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha obbligato RI 1 al pagamento di fr. 349.70 oltre interessi, corrispondenti al conguaglio delle spese accessorie rivendicate dal locatore per il periodo dal 2003 al 2005;

                                         che la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 95.– sono  state poste a carico dei convenuti tenuti a rifondere all'istante un' indennità di 150.–;

                                         che con “appello” del 24 febbraio 2007, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 36 LOG, RI 1 postulano l'annullamento del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili ritenendo esagerate le tasse di giustizia, le spese e l'indennità alla controparte;

                                         che secondo l'art. 404 CPC il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulle spese e le ripetibili;

                                         che nell'ambito della fissazione di questi importi il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, ragione per la quale se, come in concreto, gli stessi rientrano entro i limiti massimi definiti dalla legge, non vi è nessuno spazio di intervento da parte di questa Camera (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148);

                                         che in concreto l'istanza del locatore è stata interamente accolta sicché a ragione il primo giudice si è dipartito dal principio che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili andassero poste a carico dei convenuti (v. anche art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che i ricorrenti non pretendono soccorressero “giusti motivi” per derogare a tale principio (art. 414 cpv. 2  CPC) e nul­la nel comportamento processuale o in quello precedente la procedura giudiziaria dell'istante, giustifica una deroga al principio della soccombenza;

                                         che, per il resto, la tassa di giustizia di fr. 100.– è il minimo previsto dalla tariffa giudiziaria (art. 19bis LTG), mentre l'indennità di fr. 150.– non appare frutto di un eccesso del potere di apprezzamento del primo giudice, la procedura avendo implicato quattro udienze;

                                         che pertanto il ricorso, che non evidenzia nessun motivo di annullamento del giudizio pretorile, deve essere respinto;

                                         che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che vista la particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

                                         che, ciò posto, la richiesta di anticipo per le presumibili spese giudiziarie 6 marzo 2007 di questa Camera deve essere annullata.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 1° marzo 2007 di RI 1 è respinto.

                                   2.   La richiesta di anticipo 6 marzo 2007 di questa Camera è annullata.

                                   3.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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