Incarto n. 16.2006.71
Lugano 3 luglio 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8/30 maggio 2006 presentato da
RI 1 e RI 2
contro
la sentenza 1° aprile 2006 del Giudice di pace del circolo della Verzasca, nella causa civile inappellabile (inc. n. 04/2006) promossa con istanza 10 gennaio 2006 da
CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 rappr. da RA 1
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento
di fr. 904.70 oltre accessori e il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 gennaio 2006 RI 2 hanno convenuto RI 2 e RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Verzasca per ottenere il pagamento di fr. 904.70, rivendicati quale quota a loro carico per le spese di gestione e manutenzione delle particelle __________ e __________ RFD di __________ (comproprietà coattive) della quale sono comproprietari in ragione di 1/5, pretesa alla quale i convenuti si sono opposti;
che con sentenza 1° aprile 2006 il Giudice di pace, accertato che l'impegno di pagamento delle spese inerenti la gestione della comproprietà coattiva è fondato su un regolamento iscritto a registro fondiario a carico dei tutti i fondi interessati compreso quello dei convenuti, ha accolto l'istanza;
che con scritti 8 e 30 maggio 2006, indirizzati alla Giudicatura di pace, RI 1 e RI 2 hanno ribadito la loro opposizione alla richiesta di pagamento;
che gli atti in questione, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale ricorso per cassazione, sono nulli;
che infatti secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto degli scritti dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a contestare la pretesa della parte istante;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 8/30 maggio 2006 di RI 1 e RI 2 è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-; -; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria