Incarto n. 16.2006.70
Lugano 6 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 19 maggio 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.780) promossa con istanza 9 marzo 2006 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 marzo 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 3'000.- oltre interessi e spese, a titolo di noleggio auto;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la dichiarazione 3 novembre 2005 sottoscritta dalla convenuta con cui questa si era impegnata a pagare fr. 3'000.- entro il 30 novembre 2005 per il noleggio di un veicolo vendutole dall'istante il 23 giugno 2005 ma poi dallo stesso successivamente ripreso non avendo la convenuta provveduto al suo pagamento;
che con sentenza 19 maggio 2006 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 1° giugno 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio mettendo in discussione l'esistenza di un valido riconoscimento di debito;
che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);
che per riconoscimento di debito si intende un documento, o un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione della parte convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti dell'istante per un importo determinato o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, op. cit., n. 21 segg. ad art. 82);
che in concreto, avendo la convenuta sottoscritto di proprio pugno e senza riserve la dichiarazione 3 novembre 2005 nella quale è espressamente menzionato il suo impegno a pagare fr. 3'000.- all'istante (doc. B) , non può essere censurata la qualifica di riconoscimento di debito attribuita dal primo giudice a questa dichiarazione;
che le contestazioni in merito al contratto di compravendita del veicolo dovevano, se del caso, essere proposte dinanzi al primo giudice e, comunque sia, così come formulate dalla ricorrente, esse non sono atte a inficiare il valido riconoscimento di debito prodotto dall'istante;
che dovendo il giudice verificare d'ufficio e in ogni stadio di causa la presenza di un valido riconoscimento di debito, nella fattispecie lo stesso è dato per fr. 3'000.- oltre interessi del 5% (non avendo le parti pattuito un interesse superiore a quello legale, art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° dicembre 2005, data di esigibilità del credito (cfr. dichiarazione 23 novembre 2005, art. 102 cpv. 2 CO);
che il ricorso deve essere così accolto limitatamente alla quantificazione degli accessori dovuti sull'importo capitale e oggetto del riconoscimento di debito;
che la pressoché totale soccombenza della convenuta non giustifica una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede né, tanto meno, il riconoscimento di un'indennità a titolo di ripetibili;
che la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 1° giugno 2006 di RI 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 maggio 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sez. 5, limitatamente al suo dispositivo n. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è
respinta in via provvisoria per l'importo di fr. 3'000.- oltre
interessi del 5% dal 1° dicembre 2005.
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria