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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.10.2006 16.2006.43

20. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,173 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

rigetto provvisorio - contratto di lavoro quale riconoscimento di debito

Volltext

Incarto n. 16.2006.43

Lugano 20 ottobre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 aprile 2006 presentato da

 RI 1  (patrocinato dall'  RA 1 )  

contro la sentenza 22 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano, nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 07b/06/S) promossa con istanza 11 gennaio 2006 nei confronti di  

CO 1   

                                         con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza dell'11 gennaio 2006 RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Lugano di rigettare in via provvisoria l'opposizione interposta da CO 1, sua ex datrice di lavoro, al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1'958.60 oltre interessi. Tale importo corrisponde al saldo delle pretese salariali, segnatamente il pagamento di 12 giorni lavorati dal 9 al 20 agosto 2004, data per la quale egli ha notificato la disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro, per le vacanze non godute durante questo periodo e per un risarcimento danni fatto valere sulla base dell'art. 337b CO. A valere quale riconoscimento di debito egli ha prodotto il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 29 luglio 2004.

                                2.      All'udienza di contraddittorio del 25 gennaio 2006 il convenuto non si è presentato e si è lasciato precludere. Con sentenza 22 marzo 2006 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo proponibile una domanda di rigetto dell'opposizione nell'ambito di una procedura per mercedi e salari, le rivendicazioni del lavoratore dovendo essere fatte valere seguendo la via ordinaria.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 aprile 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negando al contratto di lavoro la qualifica di valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                4.      Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

                                   5.   Il primo giudice, come detto, ha respinto l'istanza non ritenendo proponibile una domanda di rigetto dell'opposizione nell'ambito di una procedura per mercedi e salari, le rivendicazioni del lavoratore dovendo essere fatte valere seguendo la via ordinaria. Tale conclusione è manifestamente arbitraria. Nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, anche un contratto di lavoro può costituire in linea di principio riconoscimento di debito per il salario ivi pattuito, quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 126 ad art. 82).

                                          Nella fattispecie, non avendo la convenuta mai preteso la mancata fornitura della prestazione lavorativa da parte dell'istante nel periodo per il quale chiede il salario (dall'8 al 20 agosto 2004), il contratto di lavoro dallo stesso prodotto costituisce pertanto valido riconoscimento di debito per il pagamento del  salario di fr. 1'432.25 netti per i 12 giorni lavorati, calcolati sulla base del salario mensile netto di fr. 3700.- pattuiti contrattualmente, e di fr. 168.30 corrispondente a un giorno di vacanza maturato e non goduto durante il rapporto di lavoro (cfr. Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de travail Code annoté, Losanna 2001, ad art. 329d, n. 1.2, secondo i quali il salario giornaliero si ottiene dividendo il salario mensile lordo per 21.75). Per contro, non sussiste nessun valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 358.05 rivendicato dall'istante sulla base dell'art. 337b cpv. 1 CO, simile posta non essendo contemplata nel citato contratto di lavoro.

                                   6.   Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere parzialmente accolto. Ciò posto, e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 1600.55. Quanto agli interessi del 5 % essi decorrono dal 24 novembre 2004 così come richiesti dall'istante, le parti avendo pattuito un termine fisso per il pagamento del salario, in concreto decorso infruttuosamente (art. 102 cpv. 2 CO).

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del giudizio si giustifica di porli per un quinto a carico dell'istante e per 4/5 a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il riparto degli oneri di prima sede segue la medesima proporzione. 

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 3 aprile 2006 di RI 1 è parzialmente accolto.  

                                          Di conseguenza la sentenza 22 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. L'istanza è parzialmente accolta.

                                             Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________

                                             dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente

                                             all'importo di fr. 1600.55 oltre interessi del 5 % dal 24

                                             novembre 2004.

                                         2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 150.-, da anticipare dalla

                                             parte istante, rimangono a suo carico per 1/5 mentre la

                                             differenza deve essere posta a carico della convenuta la quale

                                             rifonderà all'istante un'indennità ridotta di fr. 100.-.

                                 II.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/5 e sono posti per 4/5 a carico della convenuta, tenuta a rifonderà al ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili parziali.

                                  III.   Intimazione:

-     ; -    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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