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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.2006 16.2006.41

27. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·898 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

contratto di lavoro - rivendicazione di un maggior salario a dipendenza delle qualifiche professionali

Volltext

Incarto n. 16.2006.41

Lugano 27 novembre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11 aprile 2006 presentato da

 RI 1  (rappresentato dal sindacato RA 1 )  

contro la sentenza emessa il 4 aprile 2006 dal Giudice di pace del circolo della Riviera, nella causa (inc. n. 11c/06: contratto di lavoro) promossa con istanza 15 febbraio 2006 nei confronti di  

CO 1 ora in Sant'Antonino (patrocinata dall'  RA 2 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                     A.   Il 29 settembre 2005 RI 1 ha sottoscritto con la CO 1 un contratto di lavoro con il quale è stato assunto in qualità di addetto al trattamento termico per uno stipendio mensile di fr. 3550.– per tredici mensilità. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 3 ottobre 2005, si è concluso il successivo 31 dicembre.

                                  B.   Il 15 febbraio 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1597.90 rivendicati quale differenza tra il salario effettivamente percepito e quello di sua spettanza sulla base del CCL al quale la convenuta è assoggetta, essendo egli in possesso di un certificato federale di capacità quale polimeccanico, e dovendo quindi essere remunerato quale operaio qualificato. All'udienza del 28 febbraio 2006, indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza rilevando di aver assunto l'istante non come operaio qualificato ma solo per permettergli di completare la sua formazione professionale, tant'è che essa ha chiesto all'Ufficio cantonale delle misure attive un bonus di inserimento, ragione per cui il salario corrisponde a quello dovuto a una persona in formazione.

                                  C.   Con sentenza 4 aprile 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle prove documentali che hanno confermato la tesi della convenuta, ha respinto le pretese salariali del lavoratore avendo questi percepito uno stipendio conforme all'attività svolta in seno alla convenuta.

                                  D.   Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non riconoscendo il carattere vincolante dei salari minimi previsti dal CCL al quale era assoggettata la convenuta e non considerando la documentazione dallo stesso prodotta a comprova del fatto che le mansioni a lui affidate rientravano tra quelle oggetto della sua formazione professionale di operaio qualificato e non semplicemente in formazione come preteso dalla convenuta. Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2006 la convenuta postula la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto:                   1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

                                   2.   Il ricorrente contesta l'accertamento del Giudice di pace secondo cui il salario pattuito corrispondeva a quello per un periodo di formazione. Egli ribadisce che si trattava di lavoro per il quale egli possedeva il necessario certificato di capacità e quindi da remunerare quale operaio qualificato ai sensi dell'art. 14 del CCL. Ora, di fronte alle due tesi contrapposte non può dirsi che quella condivisa dal primo giudice sia arbitraria, ovvero insostenibile, già per il fatto che non risulta essere in contraddizione con le risultanze istruttorie. Al riguardo, è vero che l'art. 14 CCL definisce operaio qualificato colui che è in possesso di un attestato di capacità federale di fine tirocinio, quale è indubbiamente l'attestato prodotto dall'istante, tuttavia, in concreto, dal rapporto finale d'attività, sottoscritto dall'istante medesimo, si evince che questi era stato assunto per un periodo di inserimento, quindi per un periodo di formazione (doc. 1). Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.

                                   3.   L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre alla convenuta, che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, deve essere riconosciuta un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:                1.   Il ricorso per cassazione 11 aprile 2006 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Il ricorrente verserà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-  __________.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                               La segretaria

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