Incarto n. 16.2006.4
Lugano 30 gennaio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 gennaio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 12 dicembre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.409) promossa con istanza 26 ottobre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'264.75 oltre interessi, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Ginevra, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 26 ottobre 2005 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 3'264.75 rivendicati a saldo dello scoperto sull'utilizzo della carta VISA n. __________ rilasciata a quest'ultima;
che con sentenza 12 dicembre 2005 il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e rimasta incontestata dalla convenuta assente alla discussione dell'istanza, ha accolto l'istanza;
che con scritto 11 gennaio 2006 RI 1ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido deve contenere, oltre alle domande di ricorso, i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 11 gennaio 2006 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nella domanda ricorsuale;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso 11 gennaio 2006 di RI 1è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria