Incarto n. 16.2006.38
Lugano 22 maggio 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 marzo 2006 presentato da
RI 1 ) patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 13 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 721-132/2005) promossa con istanza 25 novembre 2005 nei confronti di
CO 1 ) patr. dall' RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 752.60 oltre accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 novembre 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 752.60, rivendicati a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo motociclo a seguito di un incidente di cui quest'ultimo sarebbe responsabile;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità nel danneggiamento del motoveicolo dell'istante;
che con sentenza 13 marzo 2006 il giudice di pace ha respinto l'istanza non avendo l'istante apportato la prova del danno fatto valere in giudizio;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
che con scritto12 maggio 2006 il legale del convenuto ha comunicato a questa Camera il perfezionamento di un accordo tra le parti, con conseguente richiesta di stralcio del ricorso chiedendo l'attribuzione delle spese a chi le ha anticipate e la compensazione delle ripetibili, proposta accettata dal legale del ricorrente con scritto 18 maggio 2006;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);
che, per quanto riguarda gli oneri processuali, non vi sono ragioni per scostarsi da quanto concordato dalle parti
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 31 marzo 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria