Incarto n. 16.2006.24
Lugano 6 ottobre 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 13 febbraio 2006 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile (inc. n. 75c/05) promossa con istanza 12 dicembre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1070.– oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Riviera, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 12 dicembre 2005 CO 1 ha RI 1davanti al Giudice di pace del circolo della Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1070.– rivendicati quale corrispettivo del valore di legna di sua proprietà, asportata dal convenuto. All'udienza dell'11 gennaio 2006 il convenuto ha proposto di versare all'istante fr. 850.– a saldo della sua pretesa, proposta che l'istante ha accettato seduta stante.
2. Con sentenza 13 febbraio 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il convenuto ha agito in buona fede non sapendo che la legna da lui asportata, e di cui ha ammesso il quantitativo di 70 quintali, apparteneva all'istante, lo ha condannato al pagamento di fr. 850.–, importo che egli, tra l'altro, si era proposto di versare a controparte.
3. Con il presente tempestivo gravame RI 1è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la richiesta di pagamento dell'istante nonostante dagli atti risulti che la legna non apparteneva solo a quest'ultimo, e nonostante non sia stato provato il quantitativo di legna asportato, il suo prezzo e neppure il suo impegno al pagamento. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Il ricorrente contesta essenzialmente la sussistenza di un obbligo di pagamento a suo carico. A questo proposito, la conclusione del primo giudice, che lo ha condannato al pagamento del corrispettivo di 70 quintali di legna non è arbitraria poiché trova puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie. Intanto, all'udienza dell'11 gennaio 2006 il convenuto ha parzialmente riconosciuto il debito dell'istante impegnandosi a versargli fr. 850.–. Inoltre dallo scritto 13 febbraio 2004 risulta che aveva ammesso di aver prelevato circa 70 quintali di legna appartenente all'istante, esternando altresì la propria disponibilità a pagare il relativo controvalore di mercato (doc. B).
6. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 2006 di RI 1è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.b) spese fr. 50.fr. 100.già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria