Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.10.2006 16.2006.23

10. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,023 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

azione di risarcimento danni - caduta a causa della presenza di un cartello pubblicitario sul marciapiede - negata la responsabilità del proprietario del cartello - prova offerta nell'istanza deve essere riconfermata all'udienza - obbligo di motivazione della sentenza

Volltext

Incarto n. 16.2006.23

Lugano 10 ottobre 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 febbraio 2006 presentato da

  RI 1   

contro  

la sentenza 1° febbraio 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 124a/05/O) promossa con istanza 6 settembre 2005 nei confronti di

  CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 314.– a titolo di risarcimento danni,

domanda respinta dal giudice;

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza del 6 settembre 2005 l'avv. dott. RI 1 ha convenuto davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano il dott. CO 1, titolare di una farmacia in via __________ a __________, per ottenere il pagamento di fr. 314.– in risarcimento di danni. Egli ha fatto valere che il 10 maggio 2005, camminando sul marciapiede pubblico, era inciampato in un cartello pubblicitario posato all'esterno della farmacia e la successiva caduta aveva comportato la rottura delle scarpe e dei pantaloni. All'udienza del 12 ottobre 2005 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, rilevando che il cartello in questione si trovava in quella posizione da sei anni senza che mai si fosse verificato un evento del genere. Con sentenza 1° febbraio 2006 il Giudice di pace ha respinto l'istanza.

                                   2.   Con il presente tempestivo gravame l'istante è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere arbitrariamente misconosciuto i chiari principi e presupposti per la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 41 CO. Soggiunge poi che il primo giudice, senza fornire spiegazione alcuna, non ha assunto la prova testimoniale offerta nell'istanza, all'udienza di discussione e durante il sopralluogo. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2006 la controparte conclude per il rigetto del ricorso.         

                                   3.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

                                   4.   Per quel che riguarda la mancata assunzione della prova testimoniale, è vero che l'istante nel suo memoriale del 6 settembre 2005 aveva preannunciato l'intenzione di sentire un testimone, tuttavia non risulta che egli abbia offerto questa prova all'udienza di discussione del 12 ottobre 2005 (v. art. 294 cpv. 2 CPC). E siccome egli ha sottoscritto il verbale senza eccepire alcunché, si deve ritenere che lo abbia accettato così come redatto, per cui non può dolersi in questa sede di una pretesa omissione da ascrivere ad una propria negligenza e a eccepire la violazione dell'art. 182 cpv. 2 CPC.

                                   5.   Nel merito il primo giudice ha, in estrema sintesi, escluso la responsabilità del convenuto poiché il cartello pubblicitario, sistemato giornalmente, è ben visibile in tutte le sue parti per cui il fatto di inciamparvi non poteva che essere attribuito a una disattenzione dell'istante il quale, come da lui riferito, quel giorno era di fretta, avendo dimenticato l'ombrello. Il ricorrente censura siccome carente di motivazione e arbitraria tale conclusione. Egli sostiene che la posa di un cartello pubblicitario, seppure visibile, costituisce un evidente ostacolo e, quindi, un potenziale pericolo per tutti coloro che passano sul marciapiede.

                                         Se non che, con tali argomentazioni il ricorrente non sostanzia arbitrio di sorta. Intanto, ancorché sommariamente motivata, la sentenza impugnata espone con sufficiente chiarezza il motivo per il quale il giudice si è risolto di respingere la pretesa dell'istante (Cocchi/Trezzini, CPC commentato e massimato, n. 2 ad art. 285). Inoltre, come accertato dal primo giudice, in realtà il noto cartello non era posto sul marciapiede ma sulla striscia parallela di arretramento dello stabile, di proprietà privata, e a un livello superiore ad esso da circa 5 a 20 cm. Infine, il ricorrente neppure si confronta con l'argomentazione del Giudice di pace, secondo cui, pur non escludendo la possibilità che qualcuno potesse urtare il cartello o inciamparvi, un simile evento può dipendere unicamente dalla disattenzione del pedone. E, a tal proposito, il giudice ha riportato il racconto dell'istante, il quale aveva riferito che quel giorno era di fretta, aveva dimenticato l'ombrello per cui era dovuto ritornare sui suoi passi. Ne discende che la conclusione del primo giudice, secondo la quale l'istante non ha provato tutti i presupposti della sua azione risarcitoria, come gli competeva (art. 8 CC), non può essere pertanto arbitraria.

                                   8.   Visto quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato e tantomeno la pretesa lesione del diritto di essere sentito del ricorrente, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà al convenuto un equo indennizzo per le spese dovute alla redazione delle osservazioni (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 148).

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 21 febbraio 2006 dell'avv. dott. RI 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte un equo indennizzo di fr. 70.–.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

16.2006.23 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.10.2006 16.2006.23 — Swissrulings