Incarto n. 16.2006.21
Lugano 22 febbraio 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27/30 gennaio 2006 presentato da
RI 1 )
contro
la sentenza 27 dicembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Capriasca nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 05/133/S) promossa con istanza 19 ottobre 2005 dal
CO 1 rappr. dalla Cassa del Tribunale federale, Losanna
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 ottobre 2005 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 700.- rivendicati a titolo di tassa di giustizia posta a carico di quest'ultimo con sentenza 4 novembre 2004 della I Corte civile;
che con sentenza 27 dicembre 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza prodotta dall'istante e alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 27/30 gennaio 2006 RI 1, rappresentato da __________, è insorto contro il predetto giudizio;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
che, per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m. 2 ad art. 301);
che __________, ancorché munito di procura, non rientra in nessuna di queste categorie e non è quindi legittimato alla rappresentanza processuale in sede di ricorso davanti a questa Camera;
che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità del ricorso 27/30 gennaio 2006 siccome sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 cifra 4 CPC);
che, a titolo abbondanziale, anche nel merito il ricorso era destituito di buon diritto poiché, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'impugnazione della sentenza del Tribunale federale dinanzi alla Corte di giustizia dei diritti dell'uomo di Strasburgo non ne pregiudica il carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF;
che infatti le sentenze del Tribunale federale non possono essere annullate o modificate che da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge (art. 21 cpv. 3 in fine della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria);
che, pertanto l'accoglimento di un ricorso da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo non influisce direttamente sulla sentenza del Tribunale federale ma costituisce un motivo di revisione sul quale è sempre quest'ultima autorità a doversi pronunciare (cfr. art. 139a OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume I, 1990, pag. 98 e 99);
che pure destituita di fondamento è la pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per il mancato rinvio dell'udienza, la decisione del primo giudice, secondo cui la richiesta era tardiva (ordinanza 8 dicembre 2005), rientrando senz'altro, entro i limiti del suo potere di apprezzamento;
che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell¿ambito di un'azione di rigetto dell¿opposizione essendo di 10 giorni ex art. 22 cpv. 1 LALEF), così come dell'assenza di una firma in calce al medesimo, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell¿art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l¿art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all¿art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27/30 gennaio 2005 di RI 1 è nullo.
2. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello
La presidente La segretaria