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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.01.2007 16.2006.129

9. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·649 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

rigetto dell'opposizione per incasso pretese salariali - termine per ricorrere - ricorso tardivo

Volltext

Incarto n. 16.2006.129

Lugano 9 gennaio 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30 novembre 2006 presentato da

 RI 1  (rappresentato dall'RA 1   

contro la sentenza emessa il 17 novembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa (inc. n. EF. 2006.473) promossa con istanza 24 agosto 2006 nei confronti di  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che con istanza  24 agosto 2006 RI 1 ha convenuto CO 1, ora in liquidazione, davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 5500.- oltre accessori a saldo di sue pretese salariali, oltre al rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;

                                         che all'udienza del 9 ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta si è opposta all'istanza;

                                         che con sentenza 17 novembre 2006 il Pretore, trattata l'istanza quale sola domanda di rigetto dell'opposizione, l'ha parzialmente accolta rigettando in via definitiva, limitatamente a fr. 417.15 oltre interessi del 5% dal 9 marzo 2005 e spese esecutive, l'opposizione interposta dalla convenuta;

                                         che con atto ricorsuale 30 novembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

                                          che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

                                         che questo termine d'impugnazione, identico per altro anche per le procedure derivanti da contratto di lavoro (cfr. art. 398 cpv. 1 CPC per il rinvio di cui all'art. 418 CPC), comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario;

                                         che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata il 17 novembre 2006, è stata ritirata dal destinatario il 20 novembre 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.660001.__________ LSI/LAS);

                                         che, introdotto il 1°dicembre 2006 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il ricorso in oggetto si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

                                         che, del resto, il ricorrente non accenna nel ricorso a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

                                          che, comunque sia, esso sarebbe nullo poiché non contiene nessuna censura nei confronti del giudizio pretorile circa gli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o l'applicazione del diritto (art. 329 cpv. 3 CPC), il ricorrente limitandosi a ribadire il fondamento della sua domanda;

                                          che non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

in applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 30 novembre 2006 di RI 1 è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-   -  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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