Incarto n. 16.2006.121
Lugano 22 febbraio 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26 ottobre 2006 presentato nella forma dell'appello da
RI 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa l'11 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura accelerata (inc. n. AC.2006.7) promossa con istanza 7 luglio 2006 nei confronti di
CO 1 (rappresentato PA 2 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell'UE di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per l'incasso di fr. 5473.60 oltre accessori rivendicati quale quota a suo carico delle imposte cantonali dovute per gli anni dal 1998 al 2002. Il procedente ha fondato il credito sulle notifiche di tassazione dell'imposta cantonale per gli anni in discussione e sulle decisioni di riparto dell'imposta tra l'escussa e il di lei marito.
B. Statuendo il 3 luglio 2006, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al citato PE accertando la presenza di un valido titolo esecutivo e respingendo poiché infondate, le contestazioni sollevate dall'escussa, in particolare quella secondo cui l'ente pubblico avrebbe erroneamente registrato a favore del marito pagamenti dalla stessa effettuati a saldo del suo debito fiscale.
C. Con istanza 7 luglio 2006 RI 1 ha convenuto lo Stato del Cantone Ticino davanti al medesimo Pretore con un'azione fondata sull'art. 85a LEF chiedendo che venisse accertata l'inesistenza del suo debito di fr. 5473.60 oltre accessori di cui al noto PE. All'udienza del 29 settembre 2006, indetta per la discussione, l'istante sulla scorta di un memoriale scritto a completazione della sua istanza, ha ribadito di avere interamente saldato il suo debito fiscale. Il convenuto ha proposto di respingere l'istanza.
D. Con sentenza dell'11 ottobre 2006 il Pretore, constatato che l'istante non ha mosso contestazioni circa il dispositivo della sentenza di rigetto dell'opposizione o eccezioni sorte dopo il passaggio in giudicato di quella sentenza e rilevato che quelle riproposte dall'istante erano già state esaminate e respinte nell'ambito della precedente procedura di rigetto, ha respinto l'azione.
E. Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorta con un appello, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 36 LOG, postulandone l'annullamento. Essa si duole di un'errata applicazione del diritto procedurale da parte del primo giudice al quale rimprovera di aver istruito la sua istanza secondo le norme di cui agli art. 389 segg. CPC anziché secondo gli art. 291 segg. CPC, ciò che le avrebbe impedito di poter addurre tutti i fatti ed i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi. Nelle sue osservazioni del 9 novembre 2006 il convenuto conclude per la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2. La ricorrente lamenta il fatto che il Pretore avrebbe dovuto applicare l'art. 39 cpv. 2 CPC e diffidarla dal munirsi di un patrocinatore. A torto. Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un legale, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
Proprio perché configura una restrizione della capacità processuale, questo provvedimento deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Che una parte non sia provvista di un avvocato ancora non significa che essa debba essere diffidata a dotarsi di un legale. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. La situazione va apprezzata di caso in caso.
In concreto nulla induce a ritenere che l'attrice non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la causa in questione. Essa ha presentato i suoi atti corretti dal profilo formale e ha chiaramente indicato i motivi a sostegno della sua azione, allegando le prove documentali a conforto della stessa. In simili condizioni il Pretore non era tenuto a diffidarla perché si munisse di un patrocinatore, né tanto meno a nominargli un avvocato d'ufficio. Scegliendo di stare in giudizio senza alcun ausilio, l'interessata ha consapevolmente affrontato il rischio di compiere errori giuridici o di incorrere in mancanze processuali. Non può adesso far carico al Pretore di averle lasciato esercitare i suoi diritti di parte.
3. La ricorrente si duole della violazione da parte del primo giudice delle norme di procedura che regolano l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito dalla stessa proposta, alla quale tornerebbero applicabili gli art. 291 segg. CPC, e non gli art. 398 segg. CPC applicati a torto dal Pretore. Ora, se è vero che l'art. 400 CPC rinvia, per le cause a procedura accelerata come quelle di cui all'art. 85a LEF che ricadono sotto la procedura inappellabile, ossia di valore inferiore ai fr. 8000.–, agli art. 291–301 CPC, tuttavia la diversa procedura adottata dal Pretore non ha arrecato nessun pregiudizio alla ricorrente. Intanto, contrariamente a quanto sostiene, all'udienza del 29 settembre 2006 essa ha prodotto ulteriore documentazione. Inoltre trattandosi in entrambi i casi di procedure rette dal principio attitatorio, spetta sempre alla parte l'onere di allegare i fatti e le prove a sostegno delle proprie allegazioni, la quale non può certo attendersi che sia il giudice a supplire alle sue carenze probatorie. In questo senso, nulla giova alla ricorrente il richiamo all'art. 294 cpv. 3 CPC, giacché trattasi di una facoltà per il giudice e la sola circostanza che il giudice non ne faccia uso non basta per essere sanzionata con un ricorso per cassazione.
4. Quanto ai motivi per i quali il Pretore ha respinto l'azione, di per sé non contestati dalla ricorrente, giovi ricordare che se il merito del credito posto in esecuzione è già stato deciso, come è il caso in concreto, in esito a una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione basata su un titolo esecutivo (ovvero delle decisioni amministrative regolarmente passate in giudicato), le uniche eccezioni proponibili nell'ambito di un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito basata sull'art. 85a LEF, sono attinenti al dispositivo della sentenza (ad esempio la condanna a un pagamento condizionato) o autentici nova, ossia eccezioni sorte successivamente al passaggio in giudicato della sentenza (così la prescrizione, l'estinzione del debito, la proroga dell'esigibilità, cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ª ed., Berna 2003, § 20 n. 20; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, Zurigo 1999, pag. 83). Non avendo l'istante sollevato nessuna di queste eccezioni, quelle dalla stessa proposte a sostegno della sua azione essendo già state esaminate e decise nel precedente giudizio di rigetto, non vi è nel caso concreto nessun motivo per censurare la sentenza impugnata, frutto di una corretta applicazione del diritto sostanziale.
5. Visto quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'ente pubblico avendo questi agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 320.–
b) spese fr. 50.–
fr. 370.–
già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ;
- .
- Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.