Incarto n. 16.2006.117
Lugano 21 novembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 ottobre 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella procedura accelerata (inc. n. S.119) promossa con istanza del 4 maggio 2006 nei confronti di
CO 1
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 4 maggio 2006 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendo, sulla base dell'art. 85a LEF, l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell'UEF di Locarno fattogli notificare per l'incasso di fr. 1001.40 rivendicati a titolo di premi per l'assicurazione obbligatoria LAMal scaduti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 oltre alle spese di fr. 20.–;
che l'istante contesta di dovere pagare questi premi alla convenuta avendo disdetto il contratto di affiliazione con la stessa il 30 ottobre 2004 e avendo sottoscritto il 14 marzo 2005 un nuovo contratto con un'altra compagnia di assicurazioni;
che all'udienza del 30 maggio 2006 la convenuta si è opposta all'istanza osservando come l'affiliazione alla nuova cassa malati sia effettiva solo dal 1° aprile 2005, ragione per la quale i premi relativi al primo trimestre del 2005 le sono dovuti;
che con sentenza 4 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che i premi rivendicati dalla convenuta sono effettivamente dovuti poiché l'istante, per i primi tre mesi del 2005, era ancora affiliato presso la stessa, la nuova compagnia assicurativa avendo peraltro confermato l'inizio di copertura dal 1° aprile 2005, ha respinto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che per quanto attiene al lasso di tempo intercorso tra l'udienza (30 maggio 2006) e l'emanazione della sentenza (4 ottobre 2006), va rilevato che il termine di 10 giorni previsto dall'art. 397 CPC per l'intimazione della sentenza, è un termine d'ordine il cui mancato ossequio non comporta nessuna sanzione;
che in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata, tale indicazione costituisce un presupposto formale unicamente nell'ambito della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 22 ad art. 285);
che del preteso colloquio telefonico avuto dal primo giudice con un rappresentante della __________ non vi è alcun riscontro nel fascicolo processuale e comunque dal medesimo il ricorrente non deduce nessuna conseguenza per cui la questione non merita ulteriore disanima;
che dal PE n. __________ dell'UEF di Locarno richiamato dal ricorrente non si evince nulla a sostegno della sua tesi poiché lo stesso è relativo a uno scoperto rivendicato dalla __________ per premi rimasti insoluti a far tempo dal 1° luglio 2005;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 21 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________; - __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria