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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.02.2006 16.2006.11

10. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·577 Wörter·~3 min·11

Zusammenfassung

decreto di stralcio - impugnabilità - ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che propone contestazioni estranee alla CCC

Volltext

Incarto n. 16.2006.11

Lugano 10 febbraio 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 26 gennaio 2006 presentato da

 RI 1   

contro  

il decreto di stralcio 11 gennaio 2006 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura per le controversie in materia di locazione (inc. n. DI.2005.222) promossa con istanza 10 novembre 2005 da

CO 1  rappr. da RA 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'512.50 oltre accessori a titolo di

pretese derivanti dal contratto di locazione, procedura stralciata dai ruoli per intervenuta transazione giudiziale,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 10 novembre 2005 CO 1, richiamandosi a un contratto di locazione sottoscritto il 27 giugno 2003 con RI 1, ha convenuto quest'ultimo davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 2'512.50 oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da giugno ad agosto 2004 e  spese di sostituzione di un cilindro;

                                         che all'udienza dell'11 gennaio 2006 indetta per la discussione, le parti hanno sottoscritto una transazione giudiziale in virtù della quale il convenuto, per il tramite del suo rappresentante legale, si è impegnato a versare all'istante fr. 2'280.- dedotto l'importo di fr. 1'500.- di cui al deposito di garanzia, ossia la somma di fr. 780.-;

                                         con a seguito di detta transazione il Pretore, con decreto 11 gennaio 2006, ha stralciato la causa dai ruoli;

                                         che con scritto 26 gennaio 2006, redatto in tedesco, CO 1 è insorto contro il predetto giudizio;

                                         che un decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo ed è impugnabile ove sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, m. 2) ma non il merito di una transazione (che può essere rimesso in discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2);

                                          che in concreto il ricorrente non contesta l'operato del pretore ma quello del suo rappresentante, ciò che esula dalle competenze di questa Camera;

                                          che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 117, m. 2), così come dell'assenza di una firma in calce al medesimo, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC poiché non contiene nessuna critica nei confronti della decisione pretoriale;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   L'atto 26 gennaio 2006 di RI 1 è nullo.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione:

-    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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