Incarto n. 16.2006.105
Lugano 4 ottobre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 442A/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da
CO 1 (rappresentato dal Municipio)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 222.90 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1997, oltre interessi e tassa di diffida;
che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 14 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1997-1998 regolarmente passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1997 e relativa tassa di diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;
che con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'escusso così come quella di compensazione, ha accolto l'istanza;
che con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;
che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;
che introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese;
che non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato intimato e non ha causato spese presumibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria