Incarto n. 16.2005.99
Lugano 1 dicembre 2005/bd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 settembre 2005 presentato da
RI 1 patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 22 agosto 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc. n. EF.2005.1671) promossa con istanza 27 maggio 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al
PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 maggio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla sua ex datrice di lavoro RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 5'524.65 rivendicati a titolo di pretese salariali;
che a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto la decisione 22 dicembre 2004 del Bezirksgericht di __________, passata in giudicato;
che con sentenza 22 agosto 2005 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7 settembre 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il Pretore non le ha concesso il rinvio dell'udienza, mentre nel merito contesta di aver ricevuto la sentenza del Tribunale di __________ così come di essere stata citata nell'ambito della quella procedura e rileva infine che il Pretore ha riconosciuto all'istante un importo netto mentre la sentenza zurighese indica un importo lordo;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che – anzitutto – la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso dev'essere estromessa dagli atti in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che, per quanto attiene all'asserita violazione del diritto di essere sentito per il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza, l'art. 136 cpv. 1 CPC stabilisce che qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio;
che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);
che il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie la ricorrente non ha formulato nessuna richiesta di rinvio dell'udienza processualmente ammissibile, la richiesta telefonica effettuata il giorno stesso dell'udienza non potendo evidentemente essere considerata giacché intempestiva e comunque non fondata su un motivo grave ai sensi dell'art. 136 cpv. 1 CPC;
che, in circostanze del genere, il diritto di essere sentito non è stato violato, la ricorrente dovendo addebitare solo a sé stessa la mancata partecipazione alla discussione dell'istanza;
che vista l'assenza della convenuta al contraddittorio, unica sede nell'ambito della quale le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6), le contestazioni da lei sollevate per la prima volta in questa sede, ovvero il fatto di non aver ricevuto la citazione all'udienza davanti al Bezirksgericht di __________ e di non avere ricevuto la sentenza di quest'autorità, non possono essere considerate ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni mai sollevate in precedenza;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che la decisione 22 dicembre 2004 del Bezirksgericht di __________ (doc. B), regolarmente passata in giudicato (doc. C), costituisce di principio un valido titolo esecutivo;
che il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso solo se vi è identità tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nel titolo esecutivo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 108), nel senso che l'importo dovuto dalla parte escussa deve risultare dal titolo esecutivo o da altri documenti (D. Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80 LEF);
che nel caso di specie, il Tribunale confederato ha condannato la convenuta a pagare all'istante fr. 4'766.50 lordi a titolo di salari e indennità di vacanze per il periodo dal 21 maggio al 22 giugno 2004;
che da tale importo devono essere dedotti a titolo di oneri sociali (cfr. 14 cpv. 1 LAVS; 5 cpv. 1 LADI; 91 cpv. 3 LAINF; 66 cpv. 2 e 3 LPP), è previsto dalla legge (cfr. art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LAVS; 3 LADI; 92 LAINF; 66 cpv. 1 LPP), sicché la somma dovuta può essere facilmente determinata dalla debitrice, la quale può quantificare in ogni momento quanto dedurre a titolo di oneri sociali (ad identica conclusione era giunta anche la Camera esecuzione e fallimenti nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione basata su un contratto di lavoro, cfr. Rep. 1987 pag. 242);
che pertanto, la conclusione del primo giudice che ha attribuito alla decisione 22 dicembre 2004 del Bezirksgericht di __________ la qualifica di valido titolo esecutivo per gli importi di fr. 4'766.50 lordi a titolo di salari, di fr. 558.15 a valere quale rimborso spese, di fr. 200.- di ripetibili e fr. 265.- di spese di conciliazione, per un totale di fr. 5'789.65, non appare errata e tantomeno arbitraria, tanto più l'importo posto in esecuzione di soli fr. 5'524.65 tiene verosimilmente già conto del salario netto di spettanza dell'istante;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 5 settembre 2005 di RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria