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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.01.2006 16.2005.78

17. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·625 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

richiesta di stralcio da parte del resistente per intervenuta transazione - stralcio nonostante l'opposizione del ricorrente

Volltext

Incarto n. 16.2005.78

Lugano 17 gennaio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 2005 presentato da

RI 1   

contro  

la sentenza 2 giugno 2005 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa civile inappellabile (inc. n. 78/05) promossa con istanza 19 aprile 2005 nei confronti di

CO 1  patr. dall'avv. Aline Couchepin Romerio, Lugano  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 527.25 oltre accessori e il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 19 aprile 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per ottenere il pagamento di fr. 527.25 rivendicati a saldo di una fattura emessa il 10 febbraio 2004 per assistenza tecnica fornita alla convenuta tra il 1° febbraio 2004 e il 31 gennaio 2005, sulla base del contratto di assistenza e manutenzione software sottoscritto dalle parti il 5 aprile 2002, pretesa alla quale la convenuta si è opposta;

                                         che con sentenza 2 giugno 2005 il Giudice di pace, qualificata di l'azione promossa come ordinaria, l'istante avendo postulato non solo il rigetto dell'opposizione ma anche la condanna della convenuta al pagamento di una somma di denaro, preso atto delle contestazioni sollevate dalla convenuta circa le inadempienze dell'istante la quale non è riuscita a provare di aver dato seguito agli impegni assunti nell'ambito del contratto che la vincolava alla convenuta, ha respinto l'istanza;

                                         che con atto ricorsuale 14 giugno 2005 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

                                         che con scritto 22 novembre 2005 CO 1 ha chiesto lo stralcio del ricorso in seguito all'accordo sottoscritto con l'istante sulla liquidazione delle loro pendenze, con conseguente annullamento dell'esecuzione oggetto della presente procedura;

                                         che la ricorrente si è opposta allo stralcio della procedura condizionandolo al pagamento da parte della convenuta di fr. 78.- a titolo di spese derivanti dall'esecuzione n. __________;

                                         che la richiesta della ricorrente non può essere ammessa poiché la stessa si riferisce a pretese senza relazione con l'esecuzione e la procedura creditoria oggetto della decisione impugnata e che le parti, di comune accordo, hanno inteso liquidare in modo definitivo con la sottoscrizione del loro accordo 15 luglio 2005 e il pagamento da parte della convenuta di fr. 1'500.- a saldo (pagamento che si ritiene avvenuto avendo l'UEF di Lugano confermato la cancellazione dell'esecuzione n. __________);

                                         che ad ogni modo il menzionato accordo prevedeva esplicitamente anche la liquidazione, senza riserve, delle pretese della parte istante derivanti dall'esecuzione n. __________, ragione per la quale essa non può ora dolersi del mancato computo delle spese di esecuzione;

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio del ricorso siccome divenuto privo d'oggetto ai sensi dell'art. 351 CPC, le parti avendo trovato una soluzione extra giudiziaria alla vertenza;

                                         che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 14 giugno 2005 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-  Savosa; - __________, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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