Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.06.2005 16.2005.75

15. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·559 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

rigetto dell'opposizione - termine ricorsuale - ricorso tardivo

Volltext

Incarto n. 16.2005.75

Lugano 15 giugno 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 2005 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 10 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.168) promossa con istanza 12 aprile 2005 da

 CO 1  patr. dall'  RA 1   

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 12 aprile 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso di fr. 2'147.40 oltre accessori rivendicati a titolo oneri processuali e ripetibili riconosciutegli con sentenza 4 luglio 2002 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, passata in giudicato, e prodotta a valere quale titolo esecutivo;

                                         che con sentenza 10 maggio 2005 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza prodotta dall'istante alla quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che con scritto 8 giugno 2005, indirizzato alla Pretura, __________ si oppone alla richiesta di pagamento;

                                         che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera, non può che essere quale ricorso per cassazione;

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di un'azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

                                          che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 14 maggio 2005 come confermato dalla Pretura (art. 131 cpv. 1 CPC);

                                          che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua nullità in quanto privo dei requisiti minimi posti dall'art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale lo stesso deve contenere le domande di ricorso, così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, è tardivo essendo stato inoltrato il 9 giugno 2005 (data del timbro postale);

                                          che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 8 giugno 2005 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-    ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

16.2005.75 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.06.2005 16.2005.75 — Swissrulings