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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.12.2005 16.2005.65

30. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,157 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

legittimazione attiva - diritto di essere sentito - tempestività del ricorso - mancata concessione del rinvio dovuto a malattia della direttrice della SA

Volltext

Incarto n. 16.2005.65

Lugano 30 dicembre 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Pellegrini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 maggio 2005 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1

contro  

la sentenza 6 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Vezia, nella causa civile inappellabile (inc. n. 118-20) promossa con istanza 9 marzo 2005 da

CO 1  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'177.50 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 9 marzo 2005 CO 1 ha convenuto in giudizio la RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'177.50 rivendicati a saldo della fattura emessa il 26 gennaio 2004 per un intervento di riparazione eseguito in Germania sul veicolo Mercedes TI __________ immatricolato a nome della convenuta;

                                         che con sentenza 6 aprile 2005 il Giudice di pace, respinta la domanda di rinvio dell'udienza formulata dalla direttrice della convenuta siccome tardiva e ingiustificata, ha accolto l'istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta;

                                         che con il presente gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° giugno 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC; la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per il  mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza, mentre nel merito eccepisce la carenza di legittimazione attiva della parte istante, il controverso credito essendo se del caso di spettanza della __________;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                          che la tempestività del ricorso è stata accertata da questa Camera, avendo la ricorrente spedito il medesimo entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del periodo di giacenza di sette giorni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1 e 3; DTF 127 I 34, 123 III 492; il settimo giorno venendo a scadere il 15 aprile 2005 come risulta dalla dichiarazione 11 maggio 2005 dell'Ufficio postale di __________ là dove la raccomandata contenente la sentenza impugnata è giunta l'8 aprile 2005, da qui la tempestività del ricorso spedito il 6 maggio 2005, il 5 maggio essendo giorno festivo);

                                         che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che qualora la parte sia impossibilitata per motivi gravi -quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale- di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

                                         che la malattia può costituire grave impedimento quando inibisce di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 137 m. 13; DTF 119 87 consid. 2a, 122 V 255);

                                         che in concreto non risulta che la malattia della direttrice della ricorrente, comprovata dal certificato medico 4 aprile 2005 agli atti che attesta l'impossibilità per quest'ultima di effettuare la trasferta in Ticino, fosse tale da impedirle di incaricare una terza persona di partecipare all'udienza, tanto più che dinanzi al giudice di pace ogni persona ritenuta dal giudice capace di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza può rappresentarne un'altra (art. 64a cpv. 3 CPC), escluso essendo unicamente il patrocinio mediante avvocati e giuristi (art. 301 CPC), e che la convenuta è una persona giuridica;

                                         che quindi il rifiuto da parte del primo giudice di concedere il rinvio dell’udienza non può essere considerato arbitrario poiché conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC;

                                         che la legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di far valere in causa un determinato diritto, non rappresenta un presupposto processuale ma di diritto sostanziale che il giudice verifica d'ufficio e in ogni stadio di causa quindi anche in assenza di contestazioni - sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 181, n. 642; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, 2000, pag. 330; DTF 118 Ia 129);

                                         che essa dipende dalla titolarità del diritto vantato, nel senso che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della pretesa che fa valere in giudizio (Ottaviani, op. cit., pag. 17), ritenuto che chi non è titolare del diritto vantato non ha la legittimazione attiva e la sua pretesa deve essere respinta già per tale motivo;

                                         che trattandosi come in concreto di una pretesa derivante da un contratto di appalto, legittimato a pretendere il pagamento della mercede è l'appaltatore, in concreto la __________ che ha eseguito la riparazione sul veicolo della convenuta e ha emesso la relativa fattura 11 novembre 2003 (cfr. rapporto di servizio 9 novembre 2003);

                                         che il fatto per l'istante di aver lei stessa emanato una fattura datata 26 gennaio 2004 indicandola anche nel PE quale titolo di credito, non basta per conferirle la legittimazione attiva in assenza di una cessione scritta del credito da parte della __________ (art. 156 CO);

                                         che pertanto la sentenza impugnata, che a torto ha ammesso la legittimazione attiva dell'istante nonostante questa non abbia provato di essere titolare materiale del credito vantato in causa, deve essere cassata siccome arbitraria ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC;

                                         che il ricorso deve così essere accolto con l'addebito delle spese di prima e seconda istanza all'istante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre alla convenuta vengono riconosciute ripetibili unicamente per questa sede ricorsuale non avendo partecipato alla discussione dinanzi al primo giudice.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:               

                                     I.   Il ricorso per cassazione 6 maggio 2005 di RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 6 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. L'istanza è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 120.- e le spese di questa sede ammontanti come a bolletta a fr. 20.-, anticipate dalla parte istante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   II.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 100.b) spese                                                                 fr.   50.fr. 150.già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico della controparte la quale rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                  III.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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