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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 01.12.2005 16.2005.59

1. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,213 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

contratto di lavoro - interpretazione contratto - garanzia di un minimo di ore lavorative - interpretazione pretore non arbitraria - ricevibilità ricorso -

Volltext

Incarto n. 16.2005.59

Lugano 1 dicembre 2005/bd  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 maggio 2005 presentato da

 RI 1  rappr. dall'RA 2 

contro  

la sentenza 21 aprile 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2005.96) promossa con istanza 26 gennaio 2005 nei confronti di

CO 1  patr. dall'  RA 1   

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'118.60 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   CO 1haRI 1 La convenuta, senza opporsi alla restituzione di fr. 90.-, ha contestato di aver garantito alla lavoratrice un minimo di 80 ore lavorative mensili per il 2004, anche perché al momento della conclusione del contratto non sussisteva alcun obbligo in tal senso, condizione che è stato introdotta dal CCL in vigore dal 1° gennaio 2002 e al quale la stessa si è sempre assoggettata comunicando ai propri dipendenti la durata minima del rapporto di lavoro, ovvero 50 ore mensili nel 2002 e 20 ore nel 2004. 

                                   2.   Con sentenza 21 aprile 2005 il Segretario assessore, basandosi sul contratto scritto concluso dalle parti, non ha ritenuto vincolante, nel senso di una garanzia di ore lavorative minime, l'indicazione di 80-100 ore mensili, anche perché al momento della sottoscrizione del contratto non sussisteva per la datrice di lavoro alcun obbligo di assicurare alla lavoratrice un numero minimo di ore lavorative. Ad ogni buon conto per il 2004 la datrice di lavoro aveva comunicato alla lavoratrice l'impiego minimo garantito (20 ore mensili) senza che questa sollevasse obiezione alcuna. Avendo la convenuta assicurato questa durata minima di impiego della dipendente, il primo giudice ha respinto le pretese salariali di quest'ultima, mentre ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 90.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2004 indebitamente trattenuto dalla convenuta.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravameRI 1è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali non riconoscendo nel contratto di lavoro la garanzia di un minimo di 80 ore lavorative mensili, mentre la successiva comunicazione, che ha trasformato il contratto di lavoro in un impiego su chiamata, vietato dal CCL, non le poteva essere opposta non avendola sottoscritta per accettazione.

                                         Con osservazioni 30 maggio 2005 la convenuta postula la reiezione del ricorso eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.

                                   4.   Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 329, m. 2). In concreto è indubbio che a fondamento della propria impugnazione la ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice, ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: ne consegue la ricevibilità del ricorso.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   6.   Le parti divergono sull'interpretazione del contratto di lavoro che le vincolava, con riferimento alla durata dell'impiego mensile della lavoratrice. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la conclusione del primo giudice secondo la quale per il 2004 la lavoratrice non poteva vantare un impiego mensile minimo di 80 ore non è arbitraria poiché trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse si evince che per il 2004 la datrice di lavoro, conformandosi al CCL in vigore per quell'anno, ha proposto alla dipendente una modifica del contratto che si è concretizzata con un aumento del salario orario e la garanzia di un minimo di 20 ore mensili a seconda della disponibilità (cfr. doc. 4).

                                         Certo questo documento, allestito nel mese di gennaio 2004 previa informazione verbale della lavoratrice, non è stato da questa sottoscritto per accettazione, tuttavia essa non nega di averlo ricevuto né sostiene di averlo contestato. A questo proposito non può essere considerata valida contestazione la richiesta della lavoratrice di tenersi ai nostri accordi contrattuali poiché riferita a tutt'altra fattispecie, la richiesta essendo stata apposta sul foglietto dei giorni bloccati dell'agosto 2002 (cfr. doc. 8). Neppure risulta che la dipendente abbia in qualche modo reagito al ricevimento della lettera 14 novembre 2002 con la quale la convenuta la informava che a differenza del vecchio CCL, quello entrato in vigore al 1° gennaio 2002 prevedeva la garanzia di un orario mensile minimo (doc. 8). In siffatte circostanze, l'interpretazione data dal primo giudice al comportamento della lavoratrice che per atti concludenti ha accettato il contenuto del doc. 4 con particolare riferimento alla durata minima del tempo di impiego, non può essere censurata (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travali, Code annoté, 2001, n. 2.11 ad art. 320 CO).

                                   7.   Per quanto attiene all'argomentazione della ricorrente secondo la quale la convenuta avrebbe voluto introdurre il concetto di impiego su chiamata, vietato dal CCL, la stessa è irricevibile siccome proposta per la prima volta in questa sede, ovvero in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice, deve essere respinto con il carico delle ripetibili alla parte soccombente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e) CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 9 maggio 2005 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. La ricorrente verserà alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.Intimazione:

       -  ;

                                          -    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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