Incarto n. 16.2005.58
Lugano 13 dicembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 4 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 175-39/2004) promossa con istanza 31 marzo 2004 dal
CO 1 rappr. da: RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'947.80 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal giudice che ha invece integralmente respinto la domanda riconvenzionale della convenuta volta al pagamento di fr. 2'000.-,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 31 marzo 2004 il medico dentista CO 1, , ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 1'947.80 rivendicati a saldo della fattura emessa il 16 dicembre 2002 per cure dentarie e prestazioni di laboratorio tra il 24 agosto al 21 dicembre 2001, il tutto sulla base di un preventivo 30 maggio 2001 per una spesa complessiva di fr. 7'534.-. A sostegno della sua pretesa egli ha pure prodotto, in busta chiusa, la cartella clinica concernente la paziente chiedendo a quest'ultima di essere svincolato dal segreto professionale, svincolo da questa negato.
All'udienza del 27 aprile 2004 ha chiesto l'accertamento preliminare della nullità dell'istanza per violazione del segreto professionale da parte del medico che, prima di procedere in via giudiziaria, avrebbe dovuto ottenere il suo consenso o l'autorizzazione da parte del medico cantonale. Con decisione del 6 settembre 2004 il Giudice di pace ha respinto eccezione presentata dalla convenuta. Riconvocate le parti all'udienza del 14 settembre 2004, la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo di nulla più dovere al dentista, le sue pretese essendo riferite a prestazioni mai eseguite, o comunque non comprovate, o fatturate due volte. In via riconvenzionale essa ha chiesto la restituzione di fr. 1'068.-, che sostiene aver pagato in eccedenza, oltre a fr. 1'200.rivendicati a titolo di risarcimento dei danni da lei subiti per la difettosa esecuzione dell'opera da parte del dentista, con particolare riferimento all'inserimento di una protesi che le ha cagionato problemi di masticazione, e fr. 1'000.- a titolo di torto morale per lesione della personalità, causata dalla divulgazione a opera dell’istante, senza esserne stato autorizzato, dell'esistenza del mandato medesimo così come della diagnosi e delle cure elargite. La convenuta, per non oltrepassare la competenza per valore del Giudice di pace, ha limitato la sua domanda riconvenzionale a fr. 2'000.-.
2. Con sentenza 4 aprile 2005 il Giudice di pace, accertata preliminarmente l'ammissibilità dell'azione dell'istante nonostante l'assenza del preventivo consenso della convenuta o l'autorizzazione del medico cantonale, che gli sarebbe stata in ogni caso concessa, ha ritenuto provate le prestazioni dell'istante, comprese quelle di laboratorio, salvo per quanto attiene all'importo di fr. 180.relativo alle posizioni 4065, 4075 e 4090 che secondo la Commissione di vigilanza sanitaria andavano stralciate, donde l'accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 1'863.80 oltre interessi del 5% dal 6 febbraio 2004 e il riconoscimento della pretesa di fr. 100.- di cui al PE a titolo di risarcimento delle spese di incasso. Il primo giudice ha invece respinto poiché infondate le pretese fatte valere in via riconvenzionale dalla convenuta, in particolare quella basata sull'art. 49 CO, non avendo l'interessata provato di aver subito una particolare sofferenza per la violazione del segreto professionale da parte dell'istante.
3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provate le prestazioni dell'istante solo a dipendenza della mancata apertura della sua cartella clinica, prestazioni che a suo dire l'istante non ha invece provato di aver fornito, in particolare quelle di laboratorio. Ella si duole inoltre del mancato accoglimento delle sue pretese riconvenzionali ancorché debitamente comprovate.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L'art. 8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323; sentenza del Tribunale federale 4C.408/2004 del 18 marzo 2005). Secondo questo disposto chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel caso specifico di una pretesa creditoria basata su di un contratto, spetta alla parte istante provare l'esistenza e il contenuto della pattuizione, così da poterne dedurre l’obbligo di pagamento a carico della parte convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183 CPC, m. 36).
6. Nella fattispecie la convenuta non nega di essere stata curata dall'istante tra il 24 agosto e il 21 dicembre 2001, ma contesta l'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni fatturate dal dentista. A fronte di simile contestazione incombeva a quest'ultimo l'onere di provare la loro esecuzione, al quale ha fatto solo parzialmente fronte. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il fatto di non aver potuto consultare la cartella clinica della paziente non è rilevante, e comunque non tale da rovesciare l'onere probatorio anche perché l'istante aveva precisato di poter dimostrare la sua pretesa a prescindere da questo documento con l'audizione di alcuni testi (cfr. punto 4 istanza), prova alla quale ha però successivamente rinunciato. A sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto, oltre al preventivo di spesa 30 maggio 2001 sottoscritto per accettazione dalla convenuta (doc. A), la fattura 16 dicembre 2002 con allegato un dettaglio di prestazioni effettuate dal 24 agosto al 21 dicembre 2001 (doc. B), e l'avviso 20 gennaio 2004 della Commissione di vigilanza sanitaria (doc. C). Da questo documento si evince che l'opera fornita (ponte) è stata effettuata a regola d'arte e che la paziente è stata debitamente informata sulla diagnosi e le cure necessarie. In merito alle prestazioni fatturate dall'istante, la Commissione di vigilanza ha accertato che la visita del 30 maggio 2001 non trova riscontro nella cartella clinica della convenuta. Se non che tale visita non è oggetto dell'odierna pretesa dell'istante riferita a prestazioni effettuate dal 24 agosto al 21 dicembre 2001, le posizioni 4065 (1 volta x fr. 44.-), 4075 (1 volta x fr. 44.-) e 4090 (2 volte x fr. 48.-) non sono fatturabili siccome già comprese in altre posizioni, le posizioni 4543 (1 volta x fr. 208.-), 4580 (1 volta x fr. 22.-) e 4581 (1 volta x fr. 18.-) non possono essere considerate siccome non trovano riscontro nella cartella clinica così come le prestazioni che l'istante sostiene aver eseguito il 3 ottobre 2001 (posizione M4013, ci si attiene ai fr. 100.- indicati dalla convenuta nel suo doc. 1 poiché il calcolo effettuato da questa Camera sulla base del tariffario pubblicato dalla Società svizzera di Odontologia e Stomatologia nel sito www.sso.ch risulta superiore), il 14 dicembre 2001 (posizione 4065:1 volta x fr. 44.-; posizione 4535: 1 volta x fr. 140.punti proposti da 30 a 40, media utilizzata di 35 punti; posizione 4543: 1 volta x fr. 208.- punti proposti da 44 a 60, media utilizzata di 52 punti; posizione 4580: 2 volte x fr. 22.-, posizione 4581: 2 volte x fr. 18.-), e il 21 dicembre 2001 (posizione 4543: 1 volta x fr. 208.-; posizione 4580: 1 volta x fr. 22.-). Tutte queste prestazioni, per un costo complessivo di fr. 1'234.-, non possono essere riconosciute all'istante siccome non comprovate, così come la spesa di fr. 1'781.80 per spese di laboratorio e della quale non vi è nessun riscontro negli atti processuali. Così stando le cose, avendo l'istante comprovato la sua pretesa limitatamente all'importo di fr. 3'532.- (dal totale delle prestazioni di fr. 4766.- deve essere dedotto l'importo di fr. 1'234.-), dovendosi tener conto degli acconti di fr. 4'600.- versati dalla convenuta (cfr. doc. B), si ha che la pretesa dalla stessa fatta valere in via riconvenzionale e tendente alla restituzione di fr. 1'068.- pagati in eccedenza, deve trovare accoglimento.
7. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale della convenuta, fondata sul torto morale che essa sostiene di aver subito per la lesione dei suoi diritti della personalità, consistente nella divulgazione, da parte dell’istante, di dati degni di protezione, come correttamente concluso dal primo giudice la convenuta non ha provato i presupposti dell'art. 49 CO. Questa norma attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità il diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in considerazione della speciale gravità dell’offesa subita e se il pregiudizio che ne è derivato non è stato riparato in altro modo. Affinché la vittima possa pretendere un’indennità per torto morale occorre che l’oggettiva gravità della lesione sia da lei sentita come una sofferenza morale (Brehm, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 49 CO). Il Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 1995, n. 603). La prova di una sofferenza morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b), ciò che la convenuta non ha fatto. Di conseguenza, la conclusione del primo giudice non appare, su questo punto, arbitraria.
8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere parzialmente accolto.
Accogliendo, ancorché parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente integrale reiezione della domanda principale e parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, limitatamente all'importo di fr. 1'068.- oltre interessi del 5% a far tempo dalla data del presente giudizio.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC) che per l'azione principale è interamente a carico dell'istante mentre per la domanda riconvenzionale deve essere suddivisa in ragione di ½ a carico di ciascuna delle parti compensate le ripetibili. Le spese di questa sede devono invece essere suddivise in ragione dei ¾ a carico dell'istante e ¼ a carico della convenuta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 21 aprile 2005 di RI 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 aprile 2005 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza 31 marzo 2004 del dott. CO 1 è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese, ammontanti come a bolletta rispettivamente a fr. 200.- e a fr. 20.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.- a titolo di indennità.
3. La domanda riconvenzionale di RI 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza il dott. CO 1 è condannato a versare a RI 1 l'importo di fr. 1'068.- oltre interessi del 5% dalla data del presente giudizio.
4. Le spese dell'azione riconvenzionale, per complessivi fr. 120.-, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per ¼ mentre la rimanenza deve essere posta a carico del dott. CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a valere quale indennità ridotta.
III. Intimazione:
- Savosa; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria