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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.2005 16.2005.2

12. August 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,597 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

contratto di compravendita - difetti della cosa - azione di risarcimento per atto illecito - presuppposti - prova dell'illecito - valutazione risultanze divergenti

Volltext

Incarto n. 16.2005.2

Lugano 12 agosto 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 gennaio 2005 presentato da

RI 1  patr. dall'  RA 2   

contro  

la sentenza 22 dicembre 2004 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.23) promossa con istanza 30 giugno 2004 nei confronti di

CO 1  patr. dall'  RA 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'000.- a titolo di risarcimento danni e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel mese di giugno 2003 il CO 1 ha fornito a RI 1 un veicolo Renault Laguna al prezzo netto di fr. 37'000.-. L'acquisto del veicolo è avvenuto mediante finanziamento leasing da parte della __________ AG di __________, il cui contratto RI 1 sostiene di aver dovuto disdire anticipatamente per i difetti riscontrati nel veicolo consegnatole (difformità copertoni, odore di muffa all'interno dell'abitacolo, verniciatura irregolare) e, soprattutto, del fatto che il veicolo, contrariamente alle pattuizioni, non era nuovo avendo già percorso 2600 Km in luogo dei 42 indicati dal contachilometri del veicolo, poi risultato manomesso. Per la rescissione anticipata del contratto di leasing, della quale ritiene la venditrice responsabile, RI 1 ha dovuto pagare alla __________ -alla quale __________ AG aveva ceduto il suo credito- una penale di fr. 6'000.-, importo di cui chiede la restituzione a CO 1 con istanza 30 giugno 2004.

                                         La convenuta si è opposta alla pretesa eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione attiva, il veicolo appartenendo alla __________ AG. Nel merito rileva che tutti i difetti lamentati dall'istante (pneumatici, vernice, odore di muffa e strumentazione interna) sono stati eliminati, contesta di aver manomesso il contachilometri e nega di aver consegnato un veicolo usato, la precedente immatricolazione del veicolo per un giorno non significando che esso non fosse nuovo, ragione per la quale esclude una sua qualsiasi responsabilità di tipo contrattuale o delittuale in relazione all'importo rivendicato dall'istante.

                                   2.   Con sentenza 22 dicembre 2004 il Pretore, accertata la legittimazione attiva dell'istante nell'ambito di un'azione di risarcimento dei danni basata sull'art. 41 CO, ha respinto l'istanza non avendo l'istante provato il presupposto di un atto illecito a carico della convenuta, poiché la sua allegazione secondo la quale il veicolo consegnatole non sarebbe stato nuovo e che la convenuta avrebbe manomesso il contachilometri del veicolo non ha trovato riscontro negli atti processuali .

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver erroneamente concluso all'inapplicabilità dell'art. 41 CO nonostante ne fossero dati tutti i presupposti, in particolare anche quello dell'atto illecito a carico della convenuta. Essa contesta inoltre l'importo di fr. 900'000.- posto a suo carico a titolo di ripetibili.

                                         Con osservazioni 7 febbraio 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   5.   L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa disposizione, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). L'applicazione di questi principi ad un'azione fondata, come la presente, sull'art. 41 CO - disposto che concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo - comporta per l'istante l'onere di dimostrare, oltre all'esistenza e all'ammontare del danno (in concreto ammesso dal pretore), l'esistenza della colpa del danneggiante, ovvero il comportamento del danneggiante ritenuto causa del danno e le circostanze di fatto che permettono di concludere per il dolo o la negligenza da parte sua, l'illiceità di questo comportamento, ovvero le circostanze di fatto che permettono di trarre la conclusione giuridica della presenza di un illecito, e l'esistenza di un nesso causale adeguato tra il comportamento ritenuto illecito e il verificarsi del danno (Kummer, op. cit., n. 240 segg. ad art. 8 CC; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 1995, n. 198 segg.; Schnyder, Basler Kommentar, 2003, n. 3 e 15 ad art. 41 CO).

                                   6.   Nella fattispecie, mentre non è discussione l'esistenza di un danno (ossia di un pregiudizio economico fatto valere dall'istante nella misura di fr. 6'000.-), controversa è l'illiceità dell'agire della convenuta, rispettivamente l'esistenza di un nesso causale adeguato tra questo e il danno patito dall'istante.

                                         Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la quale essa non avrebbe provato nessun agire illecito a carico della convenuta, ossia nessun comportamento contrario alle regole della buona fede, non è arbitraria poiché trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse, in particolare dalla deposizione di __________ __________, capo officina della convenuta, è infatti emerso che il garage ha eliminato tutti i difetti lamentati dall'istante (abbiamo sostituito i 4 pneumatici, abbiamo lucidato completamente la carrozzeria e sostituito il quadro della strumentazione, ……… abbiamo provveduto a mettere in funzione all'interno dell'abitacolo, per una notte un apparecchio rigeneratore dell'aria, cfr. verbale 21 ottobre 2004), consegnando a quest'ultima un veicolo nuovo, circostanza questa confermata sia da __________ __________ secondo il quale la macchina al momento della vendita era nuova. Non aveva mai circolato su strada, che da __________ __________ la quale conferma che il sig. __________ ha chiesto al venditore se la macchina era nuova, questi gli rispose di si (cfr. verbale 21 ottobre 2004). Per quanto attiene al quadro della strumentazione, l'istante non ha fornito nessun indizio e tantomeno una prova dai quali poter dedurre che questo sarebbe stato manomesso dalla convenuta. Al contrario, il capo officina ha smentito chiaramente l'allegazione dell'istante secondo la quale la sostituzione di questa parte del veicolo sarebbe stata effettuata per ovviare alla manomissione del contachilometri, precisando che l’intervento si era reso necessario perché l'istante aveva segnalato l'errato funzionamento del segnalatore di bordo del consumo istantaneo della benzina (cfr. deposizione __________ __________, verbale 21 ottobre 2004), mentre per il chilometraggio percorso dal veicolo il medesimo ha confermato che quando abbiamo sostituito il quadro della strumentazione, il conta chilometri presentava 125 km di percorrenza (cfr. deposizione __________ __________, verbale 21 ottobre 2004), e non 2800 come preteso dall'istante, la quale non ha saputo sostanziare tale sua allegazione se non proponendo l'interrogatorio formale del suo direttore __________ __________, prova le cui risultanze, come correttamente ritenuto dal primo giudice, siccome non confermate da altre prove, non sono tali da inficiare le dichiarazioni di __________ __________ (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 276, n. 764; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 276, m. 1).

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice che non ha ritenuto provati i presupposti dell'azione di risarcimento danni inoltrata dall'istante nei confronti della convenuta, non è arbitraria poiché è frutto di una sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie. Per il che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, dev'essere respinto.

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art 148 CPC).

                                   8.   Per quanto attiene al dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, con particolare riferimento all'importo riconosciuto alla convenuta a titolo di ripetibili, per economia processuale e in considerazione anche dell'ammissione della convenuta medesima, il dispositivo, frutto di un manifesto errore di scrittura, viene precisato con riconoscimento alla convenuta dell'importo di fr. 900.- (novecento) a titolo di ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione 10 gennaio 2005 di RI 1 è respinto.

                                   II.   Il dispositivo n. 2 della sentenza 22 dicembre 2004 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è così rettificato:

                                         2.   Le spese di fr. 150.- e la tassa di giustizia di fr. 450.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'istante la quale rifonderà alla parte convenuta la somma di fr. 900.- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 380.b) spese                                                                 fr.   40.fr. 420.già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                 IV.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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