Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.04.2005 16.2005.19

20. April 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·711 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

rigetto definitivo - notifica di tassazione quale titolo - carattere esecutivo per mancata impugnazione - convenuto assente al contraddittorio

Volltext

Incarto n. 16.2005.19

Lugano 20 aprile 2005/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 2005 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 21 febbraio 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.3347) promossa con istanza 29 ottobre 2004 da

CO 1 rappr. dallRA 1  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 29 ottobre 2004 lo CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 6'526.65 a titolo di imposte comunali e cantonali per il 1999, dai quali vanno dedotti gli acconti di fr. 615.35 versati, oltre a fr. 786.65 per interessi di mora;

                                         che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la notifica della tassazione d'ufficio del 14 dicembre 1999 (con la relativa attestazione del suo passaggio in giudicato) e la diffida di pagamento 29 giugno 2000;

                                         che con sentenza 21 febbraio 2005 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dalla parte istante, alla quale la convenuta, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che con atto ricorsuale 4 marzo 2005 - dal quale deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni - __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio contestando il credito fiscale siccome riferito a un periodo (1999) durante il quale la stessa era domiciliata in Ticino, ove ha il domicilio dal 1997;

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);

                                          che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

                                          che a fronte di un valido titolo esecutivo, quale è la documentazione prodotta dall'istante per il pagamento delle imposte comunali e cantonali 1999 e relativi interessi di ritardo, il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che il credito è stato prorogato il termine di pagamento o che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);

                                          che nel caso di specie l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha sollevato nessuna di queste eccezioni e neppure quella di non essere stata regolarmente convocata;

                                          che il trasferimento del domicilio in Ticino, avvenuto nel 1997, avrebbe dovuto essere fatto valere nell'ambito di un'impugnazione della notifica di tassazione d'ufficio del 14 dicembre 1999, decisione che invece la convenuta non ha contestato, per cui la stessa ha assunto carattere esecutivo;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia:

                                1.      Il ricorso per cassazione 2005 __________ RI 1 è respinto.

                                2.      Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

3.     Intimazione:

                                            ;

                                         -   ;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

16.2005.19 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.04.2005 16.2005.19 — Swissrulings