Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.12.2005 16.2005.138

20. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·610 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

ricevibilità ricorso - ricorso nullo - legittimazione alla rappresentanza processuale - negata al padre di figlia maggiorenne

Volltext

Incarto n. 16.2005.138

Lugano 20 dicembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 3 novembre 2005 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa civile inappellabile (inc. n. 25/2005/O) promossa con istanza 20 aprile 2005 nei confronti di

 CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 232.- oltre accessori, domanda respinta dal giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:   

                                         che con istanza 20 aprile 2005 RI 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per ottenere il pagamento di fr. 232.-, corrispondenti alla metà del valore di una lavatrice acquistata dalla figlia della convenuta unitamente alla di lui figlia allorquando esse, studentesse universitarie, erano coinquiline di un appartamento a __________;

                                         che con  sentenza 12 ottobre 2005 il Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato l'esistenza di un eventuale accordo circa l'assunzione del costo della lavatrice da parte della convenuta;

                                         che con scritto 3 novembre 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendo il riesame dell'intera pratica;

                                         che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                         che nel caso concreto il contenuto dello scritto 3 novembre 2005 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto in merito alle conclusioni del primo giudice chiedendo il riesame dell'incarto;

                                         che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, la domanda di riesame come  tale non essendo in ogni caso proponibile;

                                         che in considerazione dell'esito del gravame può rimanere indecisa la questione relativa alla legittimazione attiva e a quella passiva, presupposti che parrebbero difettare giacché titolari del credito litigioso sembrano piuttosto essere le figlie maggiorenni, così come la legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del ricorrente, inabilitato a rappresentare in questa sede la figlia maggiorenne (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64, m. 17);

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria,

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 3 novembre 2005 di RI 1 è nullo.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

16.2005.138 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.12.2005 16.2005.138 — Swissrulings