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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.02.2006 16.2005.134

17. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·836 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

rigetto definitivo - sentenza di divorzio quale titolo esecutivo - convenzione che prevede partecipazione alle spese straordinarie per i figli non costituisce titolo esecutivo in quanto non indica nessun importo

Volltext

Incarto n. 16.2005.134

Lugano 17 febbraio 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 settembre 2005 presentato da

RI 1  

contro  

la sentenza 27 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Airolo nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. S 8/05) promossa con istanza 30 agosto 2005 da

CO 1  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE

n. __________ dell'UEF di Faido, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                          che con istanza 30 agosto 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Faido notificatogli per l'incasso di fr. 657.- oltre accessori rivendicati a titolo di partecipazione alle spese mediche sopportate per la cura dei figli;

                                          che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto un estratto della sentenza 12 dicembre 2002 con la quale il Pretore del Distretto di Leventiva ha omologato una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dalle parti, nella quale il convenuto si impegnava a partecipare nella misura di ½ (un mezzo) alle future spese straordinarie connesse con la formazione scolastica, l'acquisizione di particolari equipaggiamenti sportivi o le cure mediche e dentarie di cui avrebbero necessitato i figli;

                                          che con sentenza 27 settembre 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione agli atti, ha accolto l'istanza;

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento a motivo dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice che avrebbe erroneamente concluso all'esistenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III 9);

                                         che il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso solo sulla base di decisioni di merito o provvisionali che condannano a pagare una determinata somma di denaro o a fornire delle garanzie (D. Staehelin, op. cit., n. 38 e 41 ad art. 80 LEF);

                                         che in concreto, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione è la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, la quale prevede l'obbligo per il marito di partecipare nella misura di un mezzo alle spese straordinarie relative alle cure mediche e dentarie eventualmente necessarie per i figli (punto 6);

                                          che quindi, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla citata clausola emerge bensì l'impegno del padre di partecipare alle spese straordinarie nei termini summenzionati, ma non fornisce alcuna indicazione sull'importo concretamente posto in esecuzione, venendo così a mancare un presupposto fondamentale per concedere il rigetto definitivo dell'opposizione;

                                          che di conseguenza il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all'esistenza di un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione (qualifica che peraltro non avrebbe potuto in ogni caso essere attribuita all'estratto della sentenza prodotto dall'istante non permettendo il medesimo neppure di verificarne il suo carattere esecutivo), deve essere annullato poiché frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale, in particolare dell'art. 80 LEF;

                                          che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell'istanza;

                                          che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l'assenza del convenuto al contraddittorio davanti al Giudice di pace comporta il mancato riconoscimento di ripetibili per la prima sede.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 30 settembre 2005 di RI 1 è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 27 settembre 2005 del Giudice di pace del Circolo di Airolo è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                          1.   L'istanza è respinta.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 80.-, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                 II.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.¿, sono poste a carico di CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- per indennità di questa sede.

                                  III.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                            La segretaria

16.2005.134 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.02.2006 16.2005.134 — Swissrulings