Incarto n. 16.2005.133
Lugano 25 novembre 2005/bd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 novembre 2005 presentato da
RI 1 patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 27 ottobre 2005 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. 77-2005) promossa con istanza 12 ottobre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 913.05 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 ottobre 2005 il garage CO 1 ha convenuto __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 863.05 rivendicati a saldo di una fattura emessa il 10 maggio 2004 per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo, oltre a fr. 50.- per spese esecutive;
che con sentenza 27 ottobre 2005 il Giudice di pace, attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante qualifica di valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al PE fattogli notificare dall'istante;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC; il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione non essendogli pervenuta la relativa citazione e rimprovera al primo giudice di aver rigettato in via definitiva l'opposizione senza pronunciarsi sulla domanda principale e di aver sentito Sandro Mocchi in modo non conforme al CPC;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella fattispecie con ordinanza 18 ottobre 2005, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.650001.00256412, il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 27 ottobre 2005 per la discussione;
che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene di non aver ricevuto neppure l'avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 124, m. 6), dovendosi così ammettere il mancato contraddittorio (art. 124 cpv. 7 CPC);
che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla;
che l'incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione dell'istanza, quella del 27 ottobre 2005 dovendo essere annullata;
che per quanto attiene alle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, va ricordato al giudice che trattandosi di una procedura inappellabile ai sensi degli art. 291 segg. CPC - come dallo stesso espressamente riconosciuto (cfr. citazione 18 ottobre 2005, verbale e sentenza 27 ottobre 2005) - prima di pronunciarsi sul rigetto dell'opposizione egli è tenuto a esprimersi sulla domanda principale, ovvero sulla fondatezza o meno della pretesa dell'istante con conseguente eventuale condanna del convenuto al pagamento della stessa;
che anche per quanto attiene alla partecipazione di __________ __________ all'udienza del 27 ottobre 2005, intervenuto verosimilmente come teste, va rilevata la necessità di assumerlo unicamente in conformità con gli art. 227 segg. CPC;
che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, mentre si giustifica di assegnare alla parte ricorrente un'indennità, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m. 18 e 19).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 novembre 2005 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 ottobre 2005 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria