Incarto n. 16.2005.132
Lugano 14 dicembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 3 novembre 2005 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. __________) promossa con istanza 7 settembre 2005 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 settembre 2005 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso di fr. 4'502.50 rivendicati a titolo di premi LAMal scaduti;
che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la sua decisione 18 maggio 2005 con l'attestazione del passaggio in giudicato;
che la convenuta si è opposta all'istanza contestando di avere uno scoperto nei confronti dell'istante, sostenendo inoltre di non aver mai ricevuto la decisione 18 maggio 2005 prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con sentenza 3 novembre 2003 il Pretore ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato l'effettiva notifica alla convenuta della decisione 18 maggio 2005;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente si duole del mancato accoglimento della sua domanda di rigetto nonostante la convenuta, contrariamente a quanto sostenuto dinanzi al primo giudice, abbia ricevuto la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che questo esame tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l’identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l’escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);
che l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale, ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che la prova della regolare notifica del titolo incombe all’autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver ricevuto la decisione (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che nel caso di specie l'istante non ha fatto fronte a tale onere probatorio, di modo che la sua decisione 18 maggio 2005 non può essere parificata a valido titolo esecutivo così come correttamente concluso dal pretore;
che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) a comprova dell'effettiva notifica della decisione in discussione, non può essere considerata poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che pertanto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 novembre 2005 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria