Incarto n. 16.2005.130
Lugano 16 novembre 2005/bd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 1° settembre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.1506) promossa con istanza 18 maggio 2005 da
CO 1 patr. dall' RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 18 maggio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 6'306.40 oltre accessori rivendicati a titolo di spese e ripetibili riconosciutegli con decisione 3 novembre 2004 del Presidente del Tribunale civile della __________, passata in giudicato e prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con sentenza 1° settembre 2005 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 13 ottobre 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di un'azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 2 settembre 2005 come si evince dalla ricerca postale effettuata dalla Pretura mediante il servizio Track & Trace;
che, pertanto il ricorso è tardivo essendo stato inoltrato il 14 ottobre 2005 (data del timbro postale);
che, comunque sia, esso sarebbe nullo poiché non contiene nessuna censura nei confronti del giudizio pretorile circa gli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o l'applicazione del diritto (art. 329 cpv. 3 CPC), il ricorrente limitandosi a sollevare questioni di merito improponibili in una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione ove sono ammesse solo le eccezioni di cui all'art. 81 LEF;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 13 ottobre 2005 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria