Incarto n. 16.2005.122
Lugano 9 novembre 2005/bd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 24 ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 20 ottobre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella procedura in materia di contratto di locazione (inc. n. DI.2004.1442) promossa con istanza 26 novembre 2004 da
CO 1 patr. dallo RA 1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 2'600.- oltre accessori a titolo di pigioni, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 novembre 2004 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere il pagamento di fr. 2'600.- rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi di maggio e giugno 2004 per la locazione di un appartamento a __________, il tutto sulla base del contratto di locazione concluso verbalmente dalle parti in previsione dell'acquisto dell'appartamento da parte dei convenuti, avvenuto con atto notarile 21 giugno 2004;
che alla discussione del 24 gennaio 2005 i convenuti non sono comparsi;
che con sentenza 20 ottobre 2005 il Pretore, accertato che prima dell'acquisto dell'appartamento i convenuti avevano occupato il medesimo sulla base di un contratto di locazione per il quale le parti avevano pattuito una pigione mensile di fr. 1'300.-, ha accolto l'istanza;
che con scritto 24 ottobre 2005, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1
che -anzitutto- la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che, per quanto attiene all'assenza dei convenuti alla discussione dell'istanza, per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell’autorità spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza indirizzatagli al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che, nel caso concreto, poiché i ricorrenti non contestano la regolarità della notifica della citazione, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, essi non possono che imputare a loro stessi l'assenza alla discussione dell'istanza, ragione per la quale il loro diritto di essere sentite non è stato violato;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nella fattispecie il contenuto dello scritto 24 ottobre 2005 dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che, infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del Pretore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a far valere, peraltro per la prima volta e quindi tardivamente ai sensi del menzionato art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, delle pretese risarcitorie nei confronti dell'istante;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso 24 ottobre 2005 di RI 1 è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria