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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.12.2005 16.2005.110

14. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·796 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

rigetto provvisorio - nullità dell'istanza sottoscritta da avvocato dinanzi al giudice di pace - eccezione se si tratta della parte o dell'organo di una persona giuridica - portata di ua procura interna

Volltext

Incarto n. 16.2005.110

Lugano 14 dicembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 2005 presentato dalla

RI 1  

contro  

la sentenza 5 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo della __________ nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 114/2005) promossa con istanza 4 agosto 2005 nei confronti di

CO 1  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 4 agosto 2005 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 311.50 oltre interessi e spese, rivendicati a titolo di premi LCA scaduti;

                                         che con sentenza 5 settembre 2005 il Giudice di pace ha dichiarato nulla l'istanza siccome sottoscritta, in urto all'art. 301 CPC, da un avvocato e da un giurista;

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; essa rimprovera al giudice di pace di aver erroneamente applicato l'art. 301 CPC concludendo alla nullità dell'istanza sottoscritta da due suoi dipendenti (il responsabile e una collaboratrice del servizio contenzioso) a tal fine regolarmente autorizzati;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                          che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa l'esistenza dei presupposti processuali e tra questi la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

                                         che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), sicché dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660; Messaggio n. 3739 del 29 gennaio 1991);

                                         che quale unica eccezione, l'art. 301 CPC vieta agli avvocati iscritti all'albo e alle persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza di patrocinare una parte nelle cause di competenza del giudice di pace, divieto che si estende non solo alla fase dibattimentale ma anche a quella predibattimentale di allestimento degli allegati di causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m. 1);

                                          che il Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del divieto di patrocinio imposto ai giuristi nelle cause di competenza del giudice di pace, ha escluso il carattere arbitrario dell'art. 301 CPC (cfr. RDAT 1993 II pag. 44 segg.), sicché l'applicazione di tale norma non costituisce, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, un caso di formalismo eccessivo;

                                         che in concreto, l'istanza di rigetto dell'opposizione è stata sottoscritta da un avvocato e da un giurista, ovvero da persone sprovviste della legittimazione alla rappresentanza processuale dinanzi al giudice di pace;

                                         che sola eccezione prevista alla partecipazione dei giuristi dinanzi al giudice di pace è data nei casi in cui questi agiscono in qualità di organi della ricorrente, ovvero quali membri del consiglio d'amministrazione (organi formali; Zäch, Berner  Kommentar, Vorbemerckungen zu Art. 32-40, n. 39; art. 718 CO; Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 301, m. 3), ciò che non è il caso in concreto gli stessi non essendo menzionati nel Registro di commercio;

                                          che poiché gli atti compiuti da un rappresentante non legittimato sono nulli e non possono in alcun modo essere sanati (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 138 e 282), l'istanza è stata correttamente dichiarata nulla indipendentemente dal fatto che i firmatari disponessero di una procura rilasciata due amministratori della società;

                                          che, infatti, tale documento che non costituisce valida procura processuale, ma tutt'al più delega interna, fors'anche valida per chi l'ha conferita ma non per il giudice nell'ambito processuale;

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto;

                                          che le spese seguono la soccombenza mentre alla controparte non vengono riconosciute ripetibili non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 16 settembre 2005 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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