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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.07.2006 16.2005.101

6. Juli 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,051 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

mandato - prova delle mercede - ammissioni della parte - diritto di essere sentito - rinuncia della parte alla prova peritale inizialmente richiesta - assunzione d'ufficio della prova - presupposti

Volltext

Incarto n. 16.2005.101

Lugano 6 luglio 20066 luglio 20066 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 settembre 2005 presentato da

Alberto RI 1Albertini, Arbedo-Castione  

contro  

la sentenza 16 agosto 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.387) promossa con istanza 9 ottobre 2002 nei confronti di

CO 1GTL SA, Gravesano

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'327.30 oltre interessi a titolo di

mercede derivante da contratto di mandato, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel 1993 l'impresa di costruzioni CO 1GTL SA, dovendo procedere alla riattazione di alcuni stabili posti nelle vicinanze dell'autosilo __________Cervia a Bellinzona, si è rivolta, su indicazione del Municipio di __________Bellinzona, allo studio di ingegneria di RI 1Alberto Albertini – che si era occupato della progettazione dell'autosilo – per ottenere indicazioni sulla struttura della soletta dell'autosilo sulla quale sarebbe transitato un'autogru. Il 18 febbraio 1994 RI 1Alberto Albertini ha emesso una fattura di fr.  2'327.20 per le proprie prestazioni, e meglio per la verifica statica della struttura dell'autosilo e per la determinazione delle modalità di transito dell'automezzo.

                                         Viste le resistenzea della CO 1GTL SA, con istanza del 9 ottobre 2002 RI 1Alberto Albertini l'ha convenuta davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento delle sue prestazioni professionali. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando in particolare di aver conferito un qualsiasi incarico all'istante. Essa ha altresì contestato l'ammontare della mercede rivendicata, siccome eccessiva in considerazione del fatto che per l'istante, progettista dell'autosilo, non era necessario procedere al rifacimento dei calcoli per la tenuta statica della struttura, avendo peraltro lei stessa fornito all'istante dei piani e la soluzione, poi adottata, per il passaggio senza disagi dell'autogru.

                                   2.   Con sentenza 16 agosto 2005 il Segretario assessore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di mandato, ha nondimeno respinto l'istanza non avendo l'istante fatto fronte all'onere della prova che gli competeva in merito aall'estensione sull’estensione del mandato e aall'ammontare sull'ammontare della sua mercede.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame RI 1Alberto Albertini è insorto  contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito avendo il primo giudice respinto la sua istanza a motivo della mancata assunzione della prova peritale che egli aveva proposto e alla quale non aveva mai definitivamente rinunciato, prova che in ogni caso il primo giudice avrebbe dovuto ordinare  sulla base degli art. 88 e 294 cpv. 3 CPC. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, non ritenendo provata, alla luce delle prove testimoniali e documentali, la sua pretesa.

                                         Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                   4.   Giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito non comprende solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l'obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 10 e 12), ritenuto che in linea di principio il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.).

                                         In concreto il fatto per il segretario assessore di aver dedotto dal comportamento processuale dell'istante un'implicita rinuncia alla prova peritale inizialmente offerta, non può essere censurato e tantomeno concretizza un caso di violazione del suo diritto di essere sentito. Infatti, espressamente interpellato sul fatto di sapere se intendesse mantenere la prova peritale, l'istante nel suo scritto 23 luglio 2004 non ha risposto affermativamente, ciò che basta per non considerare arbitraria, ovvero insostenibile la conclusione del primo giudice. Del resto, già in occasione dell'udienza del 17 maggio 2004  egli, di fatto, aveva rinunciato alla prova peritale accettando la chiusura dell'istruttoria con conseguente produzione delle conclusioni scritte.

                                         Quanto alla pretesa violazione dell'art. 88 CPC da parte del primo giudice, al quale il ricorrente rimprovera di non aver assunto d'ufficio la prova peritale, va rilevato che scopo di questa norma è quello di offrire al giudice tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio convincimento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 88, m. 1). Questa facoltà di indagine riconosciuta al giudice non deve però essere intesa quale deroga al principio attittatorio che regola l'ordinamento processuale e che pone a carico delle parti l'obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione delle domande, l'allegazione dei fatti e l'offerta delle prove (Rep. 1988 pag. 367), ritenuto che spetta alle parti dimostrare la necessaria diligenza nella conduzione del processo non potendo pretendere che il giudice supplisca alle loro carenze. In concreto, il carattere facoltativo della possibilità riservata al giudice di assumere d'ufficio delle prove (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 88, n. 330; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 88, n. 154), esclude un intervento cassatorio da parte di questa Camera, anche perché il ricorrente non può dolersi della mancata assunzione di una prova alla quale egli medesimo ha rinunciato. Per gli stessi motivi, ovvero a dipendenza del carattere facoltativo della possibilità riservata al giudice dall'art. 294 cpv. 3 CPC di richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e di invitarle, ove occorra, a completare e meglio specificare i fatti e i mezzi di prova necessari all'accertamento della verità, o di chiedere altre prove ove lo ritenga necessario per il suo migliore convincimento (art. 296 cpv. 2 CPC, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 296, n. 783), la mancata applicazione di dette norme da parte del giudice non può essere sanzionata in questa sede, e ciò a maggior ragione poiché – come detto – l'onere di allegare i fatti e le prove a loro sostegno resta saldamente a carico delle parti, in concreto dell'istante.

                                         Ne discende che su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, non potendo in particolare il ricorrente pretendere un giudizio equitativo permesso solo nell'ambito dell'art. 4 CC come norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 16 segg. ad art. 4 CC), deve essere respinto.

                                   5.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   6.   L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare quest'ultima.

                                         In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l'esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nella fattispecie non è in discussione l'accertamento del primo giudice circa la conclusione di un contratto di mandato a titolo oneroso, carattere oneroso unanimemente riconosciuto (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, ad art. 394 CO, n. 14 e 18; Fellmann, Berner Kommentar, ad art. 394 CO, n. 366 e 388), ma il fatto per quest'ultimo di non aver ritenuto provata la mercede dell'istante. A fronte delle  contestazioni del convenuto circa l'ammontare della mercede richiesta, spettava all'istante provare la necessità di tutte le prestazioni fatturate ai fini del corretto svolgimento del mandato ricevuto (Fellmann, op. cit., ad art. 394 CO, n. 439).

                                         Se è ben vero che verosimilmente solo la prova peritale avrebbe permesso all'istante di far fronte al suo onere probatorio, è altrettanto vero che egli ha comunque fornito degli elementi atti a comprovare, perlomeno in parte, la sua pretesa. Trattasi in particolare dell'audizione deli __________teste Sergio Sertori che ha confermato di aver impiegato nell'assolvimento del mandato affidato all'istante circa una giornata e più precisamente 7,5 ore di lavoro (cfr. verbale 17 maggio 2004), ore che siccome comprovate, come riconosciuto anche dal segretario assessore nella sua sentenza (cfr. consid. 4; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 42), devono essere riconosciute all'istante nella misura richiesta di fr. 607.50 (non avendo la convenuta contestato la tariffa oraria applicata). Altrettanto dicasi per il tempo impiegato dalla segretaria per l'allestimento del rapporto di lavoro (1,5 ore per fr. 106.50) siccome riconosciuto dalla convenuta medesima (cfr. verbale 17 maggio 2004), e i fr. 3.20 fatturati per le riproduzioni prodotte agli atti.

Per contro, come correttamente concluso dal primo giudice, non possono essere riconosciute all'istante le prestazioni dallo stesso fatturate e delle quali non vi è nessun riscontro probatorio.

                                         Per contro, come correttamente concluso dal primo giudice, non possono essere riconosciute all'istante le prestazioni dallo stesso fatturate e delle quali non vi è nessun riscontro probatorio.

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato là dove il primo giudice, pur riconoscendo le ore prestate dal collaboratore dell'istante  e dalla sua segretaria, ha nondimeno integralmente respinto la sua  presta, deve essere parzialmente accolto.

      Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 717.20 oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 1998, prima messa in mora agli atti (art. 102 cpv. 2 CO).

                                   8.   Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza, che per entrambe le sedi può essere suddivisa in ragione dei 2/3 a carico dell'istante e 1/3 a carico della convenuta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 6 settembre 2005 di RI 1Alberto Albertini  è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 16 agosto 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano sezione 2 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                          1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza CO 1GTL SA,

                                             __________Gravesano è condannata a pagare ad RI 1Alberto Albertini, __________Arbedo

                                             la somma di fr. 717.20 oltre interessi del 5% dal 21 dicembre

                                             1998.

                                    2. Limitatamente a quest'importo è rigettata in via definitiva

                                          l'opposizione interposta al PE n. 666906 dell'UE di Lugano

                                          3. La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 195.-, sono

                                              poste a carico di RI 1Alberto Albertini per i 2/3 mentre la

                                              rimanenza di 1/3  è posta a carico di CO 1GTL SA la quale

                                              rifonderà alla parte istante fr. 80.- a titolo di indennità ridotta.

                                 II.      Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     120.–

                                          b) spese                         fr.       40.–

                                                                                 fr.     160.–

                                          già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per i 2/3 mentre per la differenza sono poste a carico della controparte che gli rifonderà un'indennità parziale per questa sede di fr. 100.-

                                  III.   Intimazione:

- Alberto Albertini, Via alla Romantica 17, Arbedo;

- GTL SA Impresa generale di costruzioni, Gravesano.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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