Incarto n. 16.2004.95
Lugano 8 novembre 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 6 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia, nella causa civile inappellabile (inc. n. 506-71/2004) promossa con istanza 27 luglio 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 2'000.-, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 luglio 2004 ha convenuto in giudizio RI 1 postulandone la condanna alla restituzione di fr. 2'000.- da lei versati sulla base del contratto concluso l'8 gennaio 2004 in virtù del quale la convenuta si sarebbe impegnata a trovare un subentrante per il negozio di artigianato di cui l'istante è titolare, impegno al quale la convenuta non avrebbe però fatto fronte;
che dal verbale di udienza 30 agosto 2004, alla quale solo l'istante ha partecipato, si evince che quello stesso giorno il Giudice di pace supplente avrebbe ricevuto la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dalla convenuta il 21 agosto 2004 e spedita per posta A il successivo 23 agosto;
che con sentenza 6 ottobre 2004 il Giudice di pace supplente del circolo di Vezia, preso atto dell'assenza della convenuta all'udienza e della produzione tardiva dei documenti a sostegno della sua opposizione alla richiesta di pagamento avversaria, ha accolto integralmente le pretese dell’istante;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; essa si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice del suo scritto 30 agosto 2004, nonostante le assicurazioni ricevute in tal senso da quest'ultimo;
che a prescindere dalle censure ricorsuali e dalla tempestività della richiesta di rinvio dell'udienza, che imponeva al giudice la sua evasione prima del 30 agosto 2004, la sentenza dedotta in cassazione, che sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza della contumacia della convenuta, risulta priva di motivazione;
che l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) prevede infatti la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso che risulta dal dispositivo della decisione;
che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);
che quest'obbligo di motivazione sussiste anche di fronte a un convenuto assente dalla causa, trattandosi del solo mezzo atto a permettere a quest'ultimo di eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285, m. 14; ad art. 169, m. 7), rispettivamente a fornire all'autorità di ricorso gli elementi per un'eventuale censura dell'operato del primo giudice circa l'applicazione del diritto e/o la valutazione delle prove (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordung, 3. ed., § 281 n. 40b);
che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve quindi essere dichiarata nulla e gli atti ritornati al giudice di pace supplente affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti (ciò che permette di sanare la mancata tempestiva evasione della richiesta di rinvio dell'udienza presentata dalla convenuta);
che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio;
che alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1);
che visto l'esito del gravame e le particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. La sentenza 6 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia è nulla.
2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria