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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.06.2005 16.2004.90

13. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,481 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

appalto - opere da giardiniere - difetti dell'opera - notifica difetto non necessaria se difetto riconosciuto - riduzione mercede - restituzione di quanto pagato in eccedebza - prova del minor valore dell'opera

Volltext

Incarto n. 16.2004.90

Lugano 13 giugno 2005/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 ottobre 2004 presentato da

RI 1   

  contro  

la sentenza 7 ottobre 2004 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.00049) promossa con istanza 9 dicembre 2003 nei confronti di

 CO 1  (patr. dall'  RA 1 )  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'623.15 oltre interessi, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      

                                1.      Il 20 maggio 2003 CO 1 ha allestito un'offerta per opere di giardiniere da eseguirsi nella proprietà di __________ a __________, per conto della RI 1, che l’ha accettata con scritto 22 maggio 2003. L'esecuzione dei lavori è avvenuta l'11 e 12 giugno 2003, dopo di che CO 1 ha inviato alla RI 1 la sua fattura 22 luglio 2003 per una mercede di complessivi fr. 9'416.40, IVA compresa. Dopo il versamento di un acconto di fr. 4'500.– effettuato il 22 luglio 2003, le parti hanno perfezionato un accordo per la liquidazione finale in merito ai lavori eseguiti nel giardino del Sig. __________, formalizzato nello scritto 1° ottobre 2003 dell'appaltatore, in virtù del quale la committente avrebbe versato un ulteriore importo di fr. 3'000.– nei prossimi giorni e fr. 1'200.– al termine del ripristino della scarpata, opera che CO 1 non ha però effettuato. Con istanza 9 dicembre 2003 RI 1, ritenendo l'appaltatore responsabile dei danni verificatisi nella scarpata sud della proprietà __________, area nella quale la piantagione era andata quasi completamente distrutta, ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la restituzione di fr. 2'623.60, corrispondenti a quanto pagato in eccedenza per i lavori di sistemazione della scarpata che il convenuto si è rifiutato di ripristinare.

                                          CO 1 si è opposto all'istanza eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione attiva l'istante avendo agito in rappresentanza del proprietario del fondo __________ __________, mentre nel merito ha contestato la presenza di difetti nell'opera fornita, con particolare riferimento al deterioramento della scarpata, da lui addebitata all'incuria del proprietario, e la loro tempestiva notifica.

                                2.      Con sentenza 7 ottobre 2004 il Segretario assessore, accertata la legittimazione attiva dell'istante per l'avvenuto perfezionamento di un contratto di appalto tra le parti avente per oggetto l'esecuzione di opere da giardiniere nella proprietà __________, ha respinto l'istanza. A mente del primo giudice dall'accordo di cui al doc. D si evince il riconoscimento da parte del convenuto della presenza di difetti nell'opera fornita, che egli si è impegnato a ripristinare contro pagamento di una mercede di fr. 1'200.–, importo che il primo giudice ritiene corrispondere al minor valore dell'opera e che l'istante ha già trattenuto sulla mercede dovuta.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto provato il minor valore dell'opera nella misura di fr. 2'623.15 nonostante questa posta non sia stata contestata dal convenuto, che l'ha quindi implicitamente riconosciuta senza che fosse necessario sostanziarla ulteriormente.

                                          Con osservazioni 17 novembre 2004 CO 1 si è opposto al ricorso. La generica contestazione sollevata con riferimento al mancato accoglimento  dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'istante, non merita di essere approfondita non concretizzando nessuna censura di cassazione, mentre il rimprovero mosso al primo giudice di aver ritenuto provata l'esistenza di un difetto nell'opera fornita non solo è destituito di fondamento come si dirà in seguito, ma è irrilevante ai fini dell'esito della lite avendo il primo giudice respinto la pretesa dell'istante.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                5.      I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera e, nel caso di colpa dell'appaltatore, di chiedere anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Nel caso in esame, regolato dall'art. 368 cpv. 2 CO, il committente che chiede la riduzione della mercede deve provare l'esistenza del difetto (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507), ovvero di un'opera non conforme alle pattuizioni intervenute tra le parti (Gauch, op. cit., n. 1356 segg.) o alle quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, op. cit., n. 1406 segg.), e la sua tempestiva notifica (Gauch, op. cit., n. 2169; DTF 118 II 147, 107 II 176).

                                          In concreto, è vero che agli atti non figura nessuna tempestiva notifica di difetti da parte della committente, nondimeno non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale dal contenuto dello scritto doc. D dell'appaltatore si evince implicitamente il riconoscimento da parte sua dell'esistenza di un difetto nell'opera fornita, con particolare riferimento alla sistemazione della scarpata. Nel caso contrario mal si comprenderebbe, né l'interessato spiega, per quale il motivo egli avrebbe accettato, dopo aver eseguito tutti i lavori commissionati per una mercede di fr. 9'416.40 (doc. C), il pagamento di soli fr. 7'500.– (doc. G–I).

                                6.      Dovendosi quindi ammettere la presenza di difetti nell'opera fornita, concretizzatisi nel deterioramento della scarpata a sud della proprietà __________, nella quale la piantagione è andata distrutta, incombeva all'istante l'onere di provare il diritto alla riduzione della mercede. Questo diritto viene solitamente esercitato prima che la mercede venga pagata, mentre nel caso concreto la committente ritiene di aver versato un importo superiore al dovuto, ciò che di principio le conferisce il diritto di chiedere la restituzione di quanto pagato in eccedenza (Gauch, op. cit., n. 1617). Il diritto alla riduzione della mercede presuppone l'esistenza di un minor valore dell'opera a causa del difetto (Gauch, op. cit., n. 1667), che nel caso di specie la committente ha identificato con la spesa necessaria al ripristino della scarpata (Gauch, op. cit., n. 1680). A questo proposito la conclusione del primo giudice secondo la quale detta spesa corrisponde ai fr. 1'200.– indicati dal convenuto nel suo scritto doc. D non può essere considerata arbitraria. Infatti tale scritto formalizza un accordo raggiunto tra le parti, a tenore del quale l'istante ha implicitamente riconosciuto l'importo di fr. 1'200.– per i lavori di piantagione della scarpata a sud, ragione per la quale la stessa a torto pretende ora in sede giudiziaria un importo superiore, anche perché, se è vero che il convenuto non ha espressamente contestato l'ammontare dell'importo fatto valere in causa, è altrettanto vero che a fronte della sua contestazione circa l'esistenza medesima del difetto, spettava in ogni caso all'istante dimostrare il suo diritto alla riduzione della mercede nella misura richiesta, ciò che, come correttamente concluso dal primo giudice, essa non ha fornito, donde la reiezione della sua istanza. 

                                7.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del segretario assessore, deve essere respinto.

                                          Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 12 ottobre 2004 di RI 1 è respinto.

                                2.      Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     180.–

                                          b) spese                         fr.       50.–

                                                                                  fr.     230.–

                                          già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.– a titolo di ripetibili  di questa sede.

                                3.      Intimazione:

–   Savosa; –     .  

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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