Incarto n. 16.2004.82
Lugano 11 maggio 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 16 settembre 2004 della Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.35) promossa con istanza 12 maggio 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'304.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 12 maggio 2004 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 4'300.- rivendicati a saldo delle fatture emesse il 3 dicembre 2002 e il 2 dicembre 2003 dalla ditta __________ a titolo di indennità signor CO 1 quale membro del Consiglio di amministrazione della SA per gli anni 2002 e 2003. La convenuta si è opposta alla pretesa contestando la legittimazione attiva dell'istante che non ha mai fatto valere nessuna pretesa nei suoi confronti, le fatture in discussione non essendo infatti state emesse dal medesimo ma dalla ditta __________.
2. Con sentenza 16 settembre 2004 la Segretaria assessora rilevato che l'istante è stato membro con firma individuale della società convenuta fino al mese di febbraio 2004 e che è amministratore unico con firma individuale della __________, ha ritenuto che la convenuta sapeva che le fatture in discussione erano riferite a prestazioni effettuate dall'istante, tanto più la contestazione era in ogni caso generica e quindi inconsistente, donde l'accoglimento integrale dell'istanza.
3. Con il presente tempestivo gravame, al quale contrariamente a quanto preteso dall'istante non è stato concesso effetto sospensivo, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provata la pretesa dell'istante.
Con osservazioni 11 novembre 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Per quanto attiene al contenuto del gravame, va innanzi tutto rilevato che dinanzi al primo giudice la convenuta non ha mai contestato l'effettiva esecuzione da parte dell'istante delle prestazioni oggetto delle due fatture poste in esecuzione e neppure il loro ammontare, per cui l'odierna contestazione è di per sé irricevibile siccome tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
La legittimazione attiva, che la convenuta ha invece contestato, non rappresenta un presupposto processuale ma di diritto sostanziale, che il giudice verifica d'ufficio sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini, CPC -TI, ad art. 181, n. 642; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18). Trattandosi della richiesta di pagamento di indennità rivendicate da CO 1 per prestazioni da lui svolte quale membro del Consiglio di amministrazione della ricorrente, legittimato a pretendere il pagamento di dette prestazioni, il cui carattere oneroso è peraltro unanimemente riconosciuto (Wernli, Basler Kommentar, 2.ed., 2002, ad art. 710 CO, n. 10), è indubbiamente chi le ha fornite, ovvero lo stesso CO 1, al quale la convenuta medesima ha peraltro espressamente riconosciuto la qualità di creditore di dette prestazioni nell'incarto IU.2004.10 richiamato dalle parti (cfr. verbale 16 marzo 2004). Il fatto che le fatture non siano state formalmente emesse dall'istante bensì dalla __________ è irrilevante, poiché la sola intestazione della fattura non consente di trarre indicazioni circa la titolarità del rapporto contrattuale (II CCA 4 ottobre 1999 in re M. SA/B. e llcc. e riferimenti), che va invece determinato sulla base delle pattuizioni intervenute tra le parti, che, come detto, la convenuta ha ammesso essere intervenute con l'istante (cfr. inc. IU.2004.10 avente per oggetto un'istanza inoltrata dalla __________ per l'incasso, tra le altre, anche delle due fatture qui in discussione).
6. Alla luce di quanto sopra esposto la conclusione del primo giudice, che ha riconosciuto all'istante la legittimazione attiva, non può pertanto essere considerata arbitraria. Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve quindi essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 160.b) spese fr. 40.fr. 200.già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al resistente fr. 70.- a valere quale indennità per questa sede.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria