Incarto n. 16.2004.49
Lugano 1° dicembre 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 luglio 2004 presentato da
RI 1 patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 21 giugno 2004 del Pretore del Distretto di Bellinzona, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2003.00315) promossa con istanza 17 novembre 2003 da
CO 1 rappr. dal RA 2
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'808.70 lordi oltre accessori a titolo
di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________ CO 1 ha lavorato presso il __________ di __________, gestito dalla società RI 1, dal 1° agosto 2002 occupandosi della cucina e delle pulizie, con un salario mensile lordo di fr. 3'000.- oltre a fr. 200.- quale compenso per festivi e giorni/ore supplementari. Il 3 settembre 2003 le parti hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale hanno deciso di porre fine con effetto immediato al loro rapporto di lavoro, con conseguente esonero della lavoratrice dal presentarsi sul posto di lavoro, stabilendo tuttavia che il contratto di lavoro veniva considerato disdetto per il 31 ottobre 2003. In forza della predetta convenzione, alla dipendente è stato versato, a saldo di ogni sua pretesa fino a tale data, lo stipendio relativo al mese di settembre 2003 (doc. D).
2. Con istanza 17 novembre 2003 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 postulandone la condanna al pagamento di fr. 6'808.70 lordi oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2003. L'importo corrisponde a fr. 1'380.- per ore supplementari mai pagate, fr. 446.70 per la quota parte della tredicesima mensilità, fr. 318.- quale indennità per giorni festivi non goduti e fr. 4’664.- quale indennizzo per giorni di riposo e vacanze non godute. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la nullità dell'istanza per carenza di motivazione. Nel merito, essa ha richiamato l’accordo 3 settembre 2003 dal quale si evince l'avvenuta tacitazione di tutte le pretese salariali dell'istante, in ogni caso contestate siccome inconsistenti.
3. Con sentenza del 21 giugno 2004 il Pretore, respinta l’eccezione di carenza di motivazione dell'istanza, ha condannato RI 1 a versare all’istante fr. 3'546.70 lordi oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2003. Il primo giudice ha ritenuto l’accordo 3 settembre 2003 valido unicamente per quanto attiene allo scioglimento del rapporto di lavoro per il 31 ottobre 2003 e per quel che concerne il conteggio delle ore supplementari; lo ha invece dichiarato nullo, in virtù dell'art. 341 cpv. 1 CO, sulla rinuncia al salario del mese di ottobre 2003, sulla quota parte di tredicesima e sull’indennizzo per vacanze e giorni di riposo non usufruiti. L'importo riconosciuto corrisponde al salario per il mese di ottobre 2003 (fr. 3'100.- lordi secondo il CCNL), e al pagamento del saldo della tredicesima maturata nel periodo febbraio/ottobre 2003, ma non ai giorni festivi, di riposo e di vacanza non goduti poiché compensati con l'esonero della lavoratrice di fornire le proprie prestazioni già dal 3 settembre 2003.
4. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 6 luglio 2004, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, non ritenendo valido l'accordo sottoscritto dalle parti il 3 settembre 2003, con particolare riferimento alla rinuncia della lavoratrice alla quota parte di tredicesima e al salario per il mese di ottobre 2003, per i quali il Pretore ha giudicato ultra petita violando così anche l’art. 86 CPC.
La controparte non ha presentato osservazioni al ricorso.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. Secondo l'art. 341 cpv. 1 CO, disposto che secondo la ricorrente il primo giudice avrebbe applicato erroneamente, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., 1992, n. 2 ad art. 341 CO). La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., 1996, n. 7 ad art. 341 CO). Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità per le parti di derogare a queste norme imperative a condizione che l’accordo non sia concluso al solo scopo di aggirare tali norme ma rivesta carattere chiaramente transattivo, ossia contenga concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 58 consid. 2a, 115 V 443 consid. 4b, 110 II 168 consid. 3; Brühwiler, op. cit., ibidem; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n.18 ad art. 341 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.11 ad art. 341 CO). Nel caso concreto, la valutazione operata dal primo giudice riguardo all'accordo 3 settembre 2003 (doc. D) è arbitraria. Trattasi infatti di una transazione dove entrambe le parti si sono fatte reciproche concessioni ai sensi dei sopra citati principi dottrinali e giurisprudenziali. In effetti, da un lato la lavoratrice è stata esonerata immediatamente dal presentarsi sul posto di lavoro dal 3 settembre 2003, con facoltà quindi per quest'ultima di iniziare un’altra attività lavorativa a partire da quel momento; dall’altro il datore di lavoro le ha versato lo stipendio relativo a tutto il mese di settembre 2003 quale saldo di ogni e qualsiasi pretesa salariale derivante dal contratto di lavoro, ivi comprese quindi le indennità per vacanze, festivi e giorni di riposo non goduti, nonché la quota parte di tredicesima e le ore supplementari eventualmente non recuperate. L’accordo di scioglimento consensuale del contratto di lavoro è pertanto valido, non emergendo dalle risultanze istruttorie nessun indizio che permetta di ritenere che la datrice di lavoro abbia usato la propria posizione di forza per imporre alla lavoratrice la sottoscrizione del medesimo o che questa lo abbia fatto poiché indotta da errore essenziale o da altro vizio della volontà (Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art. 341 CO).
7. Accertata la validità dell'accordo sottoscritto dalle parti il 3 settembre 2003, quindi l'avvenuta tacitazione della lavoratrice per ogni e qualsiasi pretesa derivante dal rapporto di lavoro che la vincolava alla convenuta, le sue odierne pretese sono del tutto ingiustificate. La sentenza in esame che conclude diversamente, non solo è frutto di un'errata applicazione dell'art. 341 CO ma, riconoscendo alla lavoratrice il salario relativo al mese di ottobre 2003 senza che questa abbia mai offerto le sue prestazioni lavorative e per di più senza che questa abbia mai rivendicato in causa simile credito, contravviene manifestamente all'art. 86 CPC che vieta al giudice di giudicare ultra petita. Infatti, a prescindere dal principio inquisitorio sociale che regge le vertenze in materia di contratto di lavoro (art. 417 cpv. 1 lett. c CPC e art. 274d cpv. 3 CO), una deroga all’art. 86 CPC è impensabile, non potendo il giudice statuire su una pretesa che la parte non ha mai fatto valere (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 78, m. 1 e n. 271).
8. Alla luce di quanto esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l’arbitraria valutazione delle prove e la conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale da parte del giudice di prime cure, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente integrale reiezione dell’istanza. Il giudizio sulle ripetibili segue l’esito del ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 2 luglio 2004 della RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 giugno 2004 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza è respinta.
2. Tasse e spese a carico dello Stato. L’istante dovrà rifondere alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________ CO 1 verserà alla ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- __________; - RA 2.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria