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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.05.2004 16.2004.35

19. Mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·620 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2004.35

Lugano 19 maggio 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 maggio 2004 presentato da

RI1  

contro  

la sentenza 23 aprile 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2003.01937) promossa con istanza 18 dicembre 2003 nei confronti di

CO1  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE

n. __________dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 18 dicembre 2003 il dr. med. dent. __________ RI1r ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ __________ CO1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 6'655.70 oltre accessori, rivendicati a saldo di quattro fatture emesse nel 1999 e nel 2000, relative a prestazioni di cura dentaria effettuate per conto del convenuto e dei suoi famigliari (doc. B);

                                         che con sentenza 23 aprile 2004 il Segretario assessore, esclusa la presenza agli atti di un titolo esecutivo legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo chiesto dall'istante, ha rigettato la stessa in via provvisoria limitatamente a fr. 2'566.25 oltre interessi del 5% dal 26 novembre 2003, importo per il quale è dato un valido riconoscimento di debito nello scritto 7 agosto 2002 del convenuto (doc. C);

                                         che con scritto 6 maggio 2004 indirizzato alla Pretura __________ RI1r manifesta il proprio disappunto in merito all'esito della sua istanza chiedendo di voler riesaminare il caso;

                                         che il segretario assessore, non potendo procedere egli stesso a una qualsiasi modifica del suo giudizio, ha trasmesso lo scritto in questione a questa Camera affinché fosse evaso quale ricorso per cassazione;

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato; in caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                         che nel caso concreto il contenuto dello scritto 6 maggio 2004 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a replicare alle contestazioni del convenuto sul suo operato;

                                         che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 6 maggio 2004 di __________ RI1 è nullo.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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