Incarto n. 16.2004.32
Lugano 11 febbraio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 4 aprile 2004 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa civile inappellabile (inc. n. 4/04) promossa con istanza 12 gennaio 2004 nei confronti di
CO 1
con la quale l’istante ha chiesto venisse fatto obbligo alla convenuta di eliminare cinque piante d'alto fusto situate sul suo fondo, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________RI 1 è proprietario della particella n. 250 RFD __________, che costeggia la strada comunale al di là della quale si trova il fondo n. 249 appartenente a Carla CO 1. Con istanza 12 gennaio 2004 __________RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Sonvico che ordinato a __________CO 1 allontanare tre betulle, un larice e un pino, con altezze varianti tra quindici e ventotto metri, poiché fonte di una grave turbativa alla sua proprietà. A mente dell'istante le cinque piante in discussione, data la loro altezza, impediscono l'irraggiamento del sole e tolgono vista e luce alla sua proprietà, senza contare la perdita di valore del fondo. La convenuta si è opposta all'istanza osservando che la proprietà dell'istante non confina con la sua, e che le piante controverse si trovano in quella posizione da numerosi anni e per di più a una distanza superiore a quella prevista dalla LAC; rileva inoltre di aver sempre provveduto alla potatura delle piante.
2. Con sentenza 4 aprile 2004 il Giudice di pace, esclusa l'applicazione della LAC, le piante controverse rispettando le distanze prescritte dal diritto cantonale, ha respinto l'istanza non ritenendo dati i presupposti per l'applicazione degli art. 679 e 684 CC a dipendenza del rispetto delle distanze e del carattere non inusuale della situazione in considerazione della configurazione del territorio. Il giudice ha concluso nel senso che una lettura più ampia degli articoli di legge basilari sul problema (in particolare gli art. 679 e 684 CCS) non può che spettare all'autorità superiore che ne ha la competenza e -godendo di una visione più vasta dei vari casi- può, con cognizione di causa, distinguere le situazioni eccezionali da quelle usuali.
3. Con il presente tempestivo gravame J__________RI 1 è insorto contro il predetto giudizio contestando le conclusioni del primo giudice.
Con osservazioni 13 maggio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Lo scritto 18 maggio 2004 con il quale il ricorrente prende posizione sulle osservazioni di controparte deve essere estromesso dall’incarto poiché l'ordinamento processuale non prevede la possibilità di formulare controsservazioni. Lo stesso dicasi per lo scritto 9 luglio 2004 della Sezione degli enti locali trasmesso dal ricorrente a questa Camera poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
5. L'art. 679 CC abilita chi è leso nel suo diritto di proprietà da turbative provenienti da un fondo altrui a chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare, questa norma presuppone un uso eccessivo della proprietà, che esplica gli effetti dannosi su di un altro fondo (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1975, n. 79 e 83, ad art. 679 CC). La distinzione tra l'uso lecito e l'’eccesso nell'esercizio della proprietà avviene alla luce della normativa del diritto di vicinato, in particolare degli art. 684 segg. CC. Secondo l'art. 684 CC l’uso è considerato eccessivo quando le immissioni superano l'obbligo di tolleranza imposto al vicino, da stabilire secondo criteri oggettivi, quali l'uso locale, la situazione (luogo di ubicazione) e la destinazione dei fondi (Meier-Hayoz, op. cit., n. 85 e 88 ad art. 679; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3a ed., n. 1815 segg.). L'evento costitutivo di responsabilità può consistere non solo in un’azione (atto positivo) ma anche in un'omissione, ad esempio nel fatto di tralasciare l'adozione delle opportune misure di sicurezza (Meier-Hayoz, op. cit., n. 91 ad art. 679). L'eccesso pregiudizievole non deve necessariamente causare un danno in senso stretto, ma è sufficiente che al vicino derivino incomodi che superino i limiti usuali (Steinauer, op. cit., n. 1813). Non occorre, invece, che il fondo sia leso per forza nella sua integrità (Steinauer, op. cit., n. 1918; Meier-Hayoz, op. cit., n. 95 ad art. 679).
6. Le immissioni pregiudizievoli alle quali si riferisce l'art. 684 cpv. 1 CC possono essere positive, nel senso che nella la proprietà del vicino viene immesso un elemento materiale o immateriale (ad esempio polvere, rumore, ecc.), oppure negative e atte a privare il fondo vicino di un elemento di cui beneficiava in precedenza (Steinauer, op. cit., n. 1809). In questo senso, recentemente il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza estendendo l'applicazione dell'art. 684 CC anche alle immissioni negative quali la privazione di sole, luce e vista che possono risultare dalla sola presenza sul fondo vicino di piante (DTF 126 II 452). Nel caso di immissioni negative causate dalla presenza di piantagioni, l'art. 684 CC riveste un ruolo secondario, nel senso che l'art. 688 CC istituisce una riserva a favore del diritto cantonale lasciando a quest'ultimo la possibilità di fissare le distanze da rispettare in quest'ambito. Di conseguenza, se le piante non rispettano le distanze previste dal diritto cantonale, è sulla base di questa normativa che il proprietario leso può pretenderne la soppressione senza che debba provare l'esistenza di immissioni eccessive. Per contro, se le distanze previste dal diritto cantonale sono, come nel caso concreto, rispettate, in presenza di immissioni eccessive torna applicabile l'art. 684 CC (DTF 126 III 452; Steinauer, op. cit., n. 1811). Il carattere eccessivo delle immissioni deve essere valutato dal giudice secondo criteri oggettivi, mettendosi al posto di un uomo ragionevole mediamente sensibile e tenendo in considerazione l'insieme delle circostanze e degli interessi in gioco (Steinauer, op. cit,., n. 1812; Rep. 1994 pag. 319). La parte che si duole di un'immissione eccessiva, può formulare le proprie conclusioni in modo generico, nel senso che spetta poi al giudice determinare le misure da adottare nel caso concreto per porre fine alla turbativa (DTF 102 Ia 96; Steinauer, op. cit., n. 1922a).
7. Nella fattispecie, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, il fatto che le due proprietà siano separate dalla strada comunale, non impedisce l'applicazione dell'art. 684 CC. Per fondi vicini non si intendono infatti solo fondi contigui o situati in un delimitato perimetro ma tutti quelli che sono toccati dalle immissioni anche se non si trovano nelle immediate vicinanze (Steinauer, op. cit., n. 1808; DTF 109 II 308 e 309), ciò che è il caso in concreto. Accertata la legittimazione dell'istante a prevalersi della citata norma, spettava al primo giudice verificare se nel caso di specie erano dati i presupposti dell'azione introdotta dall'istante e intesa al taglio di cinque alberi di proprietà della convenuta, a suo dire fonte di immissioni eccessive. A tal fine il giudice, cui compete un ampio potere d'apprezzamento, doveva soppesare i reciproci interessi delle parti e contrapporre quello del proprietario accusato di abusare del suo diritto (convenuta) a quello del vicino che si lamenta dell'eccesso (istante: cfr. Rep. 1974 pag. 102 con riferimenti). Demandando questo compito all'autorità superiore, il primo giudice ha violato l'art. 86 CPC che gli impone di pronunciarsi su tutta la domanda, e l'art. 327 lett. e CPC che tutela il diritto di essere sentito delle parti, nel cui concetto rientra anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 10 e 12).
8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto nel senso che la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché si esprima nel senso dei considerando. Vista la particolarità del caso si rinuncia, a titolo eccezionale, alla riscossione di tasse e spese né si assegnano ripetibili, l'esito del ricorso essendo del tutto indipendente dalle motivazioni del ricorrente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 10 aprile 2004 di __________RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 aprile 2004 del Giudice di pace del circolo di Sonvico è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria