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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.04.2004 16.2004.29

19. April 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·753 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2004.29

Lugano 19 aprile 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione __________ __________ 2004 presentato da

__________ __________ __________

contro  

la sentenza __________ __________ 2004 del Pretore del Distretto di __________, sezione __________, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n. CL.__________.__________) promossa con istanza __________ da

__________ __________ __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'100.- oltre accessori nonché il

rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di __________,

domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza ____________________ 2004 __________ __________ ha convenuto in giudizio __________ __________ SA postulandone la condanna al pagamento di fr. 2'100.-, rivendicati a saldo delle sue pretese salariali per l'attività di barista svolta nell'estate del 2001 presso il bar “__________ __________ ” di __________ gestito dalla convenuta;

                                         che con sentenza ____________________ 2004 il Pretore ha accolto l'istanza, avendo l'istante, sulla base della deposizione del teste __________ __________ ,sufficientemente comprovato il suo credito, che la convenuta, assente alla discussione, non ha contestato;

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ __________ SA è insorta contro il predetto giudizio; la ricorrente, dopo aver giustificato la propria assenza all'udienza a dipendenza della malattia del suo amministratore unico, contesta la sua legittimazione passiva, avendo acquistato il bar “__________ __________ ” solo nel __________ 2003, ovvero dopo il periodo di impiego dell'istante;

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che simile limitazione del diritto di essere sentito della ricorrente è data nel caso concreto, avendo il Pretore emanato il proprio giudizio dopo l'audizione del teste __________ __________, senza aver convocato le parti per il dibattimento finale (art. 297 CPC);

                                          che assunte le prove (ad esempio, sentiti i testi), può aver luogo, seduta stante, il dibattimento finale (art. 297 cpv. 1 CPC), ma che – per procedere in questo modo – le parti devono esserne state rese edotte dal giudice al momento della citazione per l'assunzione delle prove, caso contrario esse sono in diritto di ritenere che il dibattimento venga indetto per un'udienza successiva (art. 297 cpv. 2 CPC);

                                          che in concreto, l'assunzione del teste proposto dall'istante è avvenuta seduta stante durante l'udienza di discussione dell'istanza, senza che la convenuta ne fosse al corrente, non avendo ricevuto nessuna comunicazione in tal senso;

                                          che in simile evenienza, nella misura in cui sono state assunte prove al di fuori di quelle documentali allegate all'istanza, la convocazione delle parti al dibattimento finale (rispettivamente la regolare citazione per tale incombente) è indispensabile, pena la violazione del loro diritto di essere sentite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 297, m. 2);

                                          che la mancata convocazione delle parti al dibattimento finale comporta la nullità della sentenza dedotta in cassazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 297, m. 1), con il rinvio dell'incarto al Pretore per l'emanazione di un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti alla discussione finale;

                                          che alla luce di quanto esposto, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio impugnato per violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.), senza che sia necessario approfondire in questa sede la contestazione relativa alla carenza di legittimazione passiva della ricorrente, a sostegno della quale questa ha prodotto lo scritto __________ __________ 2004 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;     

                                          che per il presente giudizio non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione __________ __________ 2004 di __________ __________ SA è accolto.

                                2.      La sentenza ____________________ 2004 del Pretore del Distretto di __________, sezione __________ è nulla.

                                          §    Di conseguenza gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di __________, sezione __________ affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                3.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

                                4.      Intimazione a:

                                          –__________ __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________, sezione __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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