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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.12.2004 16.2004.28

15. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·954 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

ricorso per cassazione - legittimazione attiva - cessione di pretese nell'ambito di un fallimento

Volltext

Incarto n. 16.2004.28

Lugano 15 dicembre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 27 marzo 2004 presentato da

RI 1   

contro  

la sentenza 17 marzo 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Blenio, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.10) promossa con istanza 17 settembre 2003 da

 CO 1  patr. dall'  RA 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'897.35 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, domanda accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                          che il 19 giugno, 6 luglio, 28 ottobre, 16 novembre, 18 novembre e 31 dicembre 1998 il garage __________ di __________ ha fatturato a __________diverse prestazioni eseguite nel corso di quell'anno, per un totale di fr. 3'897.35 (doc. A);

                                          che il 13 dicembre 2001 è stato decretato il fallimento della __________ (cfr. punto 1 sentenza impugnata);

                                          che con scritto 7 luglio 2003 __________ CO 1 ha comunicato a __________di aver ottenuto dall'amministrazione del predetto fallimento la cessione del credito di fr. 3'897.35 (doc. B), sollecitandone il pagamento;

                                          che con istanza 17 settembre 2003 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio __________ per ottenere il pagamento di fr. 3'897.35;

                                          che con sentenza 17 marzo 2004 il Segretario assessore ha accolto l'istanza, avendo l'istante sufficientemente comprovato il credito di __________ e la successiva cessione del medesimo alla stessa sulla base della documentazione prodotta senza che il convenuto, assente alla discussione, l'abbia contestata;

                                          che con tempestivo ricorso 27 marzo 2004 __________è insorto contro il predetto giudizio contestando il riconoscimento alla controparte dell'importo di fr. 3'897.35 essendo egli stesso creditore nei confronti della ditta __________ SA;

                                          che con osservazioni 14 aprile 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso eccependone la nullità dal punto di vista formale;

                                          che preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che la legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di far valere in causa un determinato diritto, non rappresenta un presupposto processuale ma di diritto sostanziale che il giudice verifica d'ufficio e in ogni stadio di causa - quindi anche in assenza di contestazioni - sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 181, n. 642; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, 2000, pag. 330; DTF 118 Ia 129);

                                          che trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di appalto, legittimato a pretendere il pagamento del prezzo pattuito è l'appaltatore, in concreto la __________, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di cedere il suo credito;

                                          che in concreto l'istante sostiene di essere cessionaria del credito della fallita __________ (cfr. doc. B);

                                          che poiché la cessione sarebbe avvenuta nell'ambito di un fallimento, alla stessa si applica l'art. 260 cpv. 1 LEF secondo cui ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori;

                                          che simile cessione deve essere preceduta dalla preventiva rinuncia da parte della massa alla facoltà di far valere la pretesa, rinuncia che deve essere formalizzata, nella liquidazione ordinaria, di regola in una valida decisione della seconda assemblea dei creditori presa a maggioranza assoluta, e nella liquidazione sommaria, in una decisione della maggioranza relativa dei creditori consultati per via di circolare o di pubblicazione (cfr. Berti, Basler Kommentar zum SchKG, 1998, Vol. III, n. 23-25 ad art. 260);

                                          che la cessione di una pretesa ai sensi dell'art. 260 cpv. 1 LEF deve essere effettuata mediante l'apposito formulario e alle condizioni nello stesso stabilite (art. 2 cifra 6 e 80 RUF);

                                          che in concreto l'istante non ha comprovato la sua qualità di cessionaria della pretesa fatta valere nei confronti del convenuto e inizialmente di spettanza della __________ (Berti, op. cit., n. 56 ad art. 260), non avendo prodotto nessun documento attestante l'avvenuta cessione ai sensi dell'art. 260 cpv. 1 LEF, atto che spettava a quest'ultima allegare, non potendo lo stesso essere dedotto da prove indiziarie, contrariamente a quanto preteso dal primo giudice;

                                          che pertanto la sentenza impugnata, che a torto ha ammesso la legittimazione attiva dell'istante nonostante questa non abbia provato di essere titolare materiale del credito vantato in causa, deve essere cassata siccome arbitraria ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC;

                                          che le spese di prima e seconda istanza seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto che non ha partecipato alla discussione dinanzi al primo giudice e che in questa sede non ha contribuito all'esito del suo ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                     I.   Il ricorso per cassazione  27 marzo 2004 di __________è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 17 marzo 2004 del Segretario  assessore del Distretto di Blenio è annullata e sostituita  dal seguente giudicato:

                                          1.  L'istanza è respinta per carenza di legittimazione attiva.

                                          2.  La tassa di giustizia di fr. 150.- le spese di fr. 50.- già anticipate dalla parte istante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                     II.  Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, sono poste a carico di __________ CO 1. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:

                                         -  ;

                                         - avv. __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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