Incarto n. 16.2004.2
Lugano 12 febbraio 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 gennaio 2004 presentato da
__________
contro
la sentenza 10 dicembre 2003 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 145a/03/O) promossa con istanza 8 ottobre 2003 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui al PE.
n. __________ dell'UE di __________ fattogli notificare dal convenuto, domanda respinta dal
giudice di pace,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 8 ottobre 2003 __________ ha convenuto in giudizio __________ chiedendo che venisse accertata l'inesistenza del debito di fr. 500.- di cui al PE sopra menzionato, fattogli notificare dal convenuto per l'incasso di pigioni per i mesi di gennaio e febbraio 2001;
che il convenuto si è opposto all'istanza adducendo l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti avente per oggetto un ufficio occupato dall'istante in via __________ a __________, contratto che l'istante avrebbe disdetto per la fine del 2000 restituendo però le chiavi dell'ente locato solo nel mese di marzo 2001, da qui la notifica del PE n. __________ dell'UE di __________ per l'incasso delle pigioni rimaste scoperte per i mesi di gennaio e febbraio 2001;
che con sentenza 10 dicembre 2003 il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto l'istanza non avendo l'istante, assente alla discussione, comprovato l'inesistenza del suo debito;
che con atto ricorsuale 13 gennaio 2004 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T.SA/C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 146, m. 2);
che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono - rispettivamente se sono esistiti - i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;
che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;
che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione - concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292) - si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;
che poiché la vertenza che oppone le parti presuppone l'accertamento circa l'esistenza o meno di un contratto di locazione, il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;
che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;
che ciò corrisponde anche all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. È accertata la nullità della sentenza 10 dicembre 2003 del Giudice di pace del circolo di __________.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria