Incarto n. 16.2004.126
Lugano 29 dicembre 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 6 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio, nella causa civile inappellabile (inc. n. O.33/2004) promossa con istanza 28 ottobre 2004 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 602.40 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 28 ottobre 2004 __________ RI 1 ha convenuto in giudizio __________ CO 1 per ottenere il pagamento di fr. 602.40 rivendicati a saldo delle fattura emessa il 9 luglio 2004 per la fornitura di merce al convenuto, pretesa alla quale quest'ultimo si è opposto contestando di aver ricevuto la merce fatturata;
che con sentenza 6 dicembre 2004 il Giudice di pace, preso atto dell'assenza dell'istante alla discussione, ha respinto la sua domanda non avendo questi provato la sua pretesa, ovvero l'effettiva consegna della merce al convenuto;
che con atto ricorsuale 22 dicembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio contestando l'addebito delle spese e tasse di giustizia;
che a prescindere dalla sua tempestività il ricorso, con il quale il ricorrente si limita ad impugnare il dispositivo sulle spese e tasse di giustizia, è manifestamente infondato;
che l'art. 148 cpv. 1 CPC pone infatti a carico della parte soccombente l'onere di pagare le spese e tasse di giustizia;
che nel caso concreto è indubbia la soccombenza dell'istante il quale, non presenziando all'udienza di discussione della sua istanza - ancorché per problemi di salute che se del caso gli avrebbero permesso di chiedere un rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 136 CPC - si è di fatto privato della possibilità di far fronte all'onere della prova che gli competeva sull’effettiva consegna della merce al convenuto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 22 dicembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi, fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria