Incarto n. 16.2004.124
Lugano 22 dicembre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 3 novembre 2004 del Giudice di pace del circolo delle Isole nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 218/04) promossa con istanza 10 settembre 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 10 settembre 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 752.60 rivendicati a titolo di premi scaduti il 1°novembre 2003 sulla polizza assicurativa __________ e fr. 20.- quali spese di diffida, domanda alla quale il convenuto si è opposto contestando l'esigibilità del credito posto in esecuzione, avendo egli disdetto il contratto di assicurazione il 24 novembre 2003;
che con sentenza 3 novembre 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha parzialmente accolto l'istanza rigettando in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 752.60 oltre a fr. 20.- di spese di diffida e spese esecutive, l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;
che con atto ricorsuale 18 novembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che, dalla verifiche effettuate da questa Camera presso i competenti uffici postali risulta che il ricorrente ha ritirato la decisione querelata il 4 novembre 2004, sicché al momento dell’invio del ricorso (18 novembre 2004 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 novembre 2004 di __________ RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione a:
- ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria