Incarto n. 16.2004.119
Lugano 20 aprile 2005/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 novembre 2004 presentato da
RI 1 patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 4 novembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Carona, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. S04-386) promossa con istanza 26 agosto 2004 nei confronti di
CO 1 patr. dall' RA 2
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. Nell'ambito di una causa di stato che oppone __________ RI 1 RI 1 al marito __________, con decreto cautelare del 2 maggio 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha obbligato __________ CO 1 a versare un contributo alimentare di complessivi fr. 3'000.- mensili per la moglie e i tre figli. Con istanza 26 agosto 2004 __________ RI 1 ha chiesto al giudice di pace del Circolo di Carona il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ CO 1 al PE n. __________ dell’UE di Lugano notificatogli per l’incasso di fr. 1'800.- oltre accessori, corrispondenti al saldo da questi dovuto a titolo di contributo alimentare per i mesi di luglio e agosto 2004 durante i quali egli ha versato solamente fr. 2'100.-. Il convenuto si è opposto all'istanza contestando l'esigibilità del credito, avendo egli chiesto, il 17 maggio 2004, la riduzione in via supercautelare del contributo a dipendenza del raggiungimento della maggiore età del figlio __________ avvenuto il 27 febbraio 2004, richiesta di fatto accolta dal Pretore con decreto 26 agosto 2004, con il quale ha fissato in fr. 2'450.- il contributo alimentare mensile a suo carico.
2.Con sentenza 4 novembre 2004 il Giudice di pace, fondandosi sul decreto supercautelare del 26 agosto 2004, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 700.-, corrispondenti alla differenza tra il nuovo contributo (fr. 2'450.-) e quanto versato dal convenuto (fr. 2'100.-). __________ RI 1 è insorta con il presente tempestivo gravame contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove attribuendo carattere retroattivo al decreto del 26 agosto 2004 che ha ridotto il contributo alimentare da fr. 3'000.- a fr. 2'450.-, modifica che in difetto di una diversa stipulazione deve essere considerata effettiva a partire dalla data del decreto. Essa ha inoltre chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2004 il convenuto postula la reiezione del gravame instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
3. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
4. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 112 segg.). Quest'esame tende in particolare ad accertare, oltre al carattere esecutivo del titolo prodotto, l’identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF).
5. Nel caso concreto non è controverso il carattere esecutivo del decreto cautelare 2 maggio 2000 sulla base del quale l'istante rivendica il pagamento di un saldo di fr. 1'800.- e del decreto 26 agosto 2004 sulla base del quale il convenuto postula invece la riduzione del contributo alimentare rivendicato dalla moglie (cfr. art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Contestata è invece la data di decorrenza della menzionata riduzione, ovvero se questa ha effetto dalla data del decreto pretorile (26 agosto 2004, doc. 5), oppure se alla stessa possa essere attribuito effetto retroattivo così come fatto dal giudice di pace. A questo proposito va rilevato che sebbene il giudice del rigetto non sia autorizzato ad esaminare il fondamento della sentenza posta a base dell'esecuzione, gli è comunque consentito, per valutarne esattamente la portata, di considerare oltre al dispositivo anche le motivazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale del 16 giugno 1987 in: Rep. 1988 pag. 294, consid. 5). In quest'ottica, l'interpretazione data dal primo giudice al decreto 26 agosto 2004 di ammettere la riduzione del contributo alimentare, che il pretore ha espressamente motivato con il raggiungimento della maggiore età di uno dei figli avvenuta il 27 febbraio 2004, anche ai contributi alimentari posti in esecuzione e relativi ai mesi di luglio e agosto 2004, non può essere considerata insostenibile, ovvero arbitraria. Per il che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
6. Per quanto attiene al problema sollevato dal convenuto nelle sue osservazioni al ricorso, ovvero il rimprovero mosso all'istante di aver chiesto aiuto a un legale per l'allestimento dell'istanza -aiuto peraltro chiesto dal convenuto medesimo per l'allestimento della sua risposta- va rilevato che scopo dell'art. 301 CPC, che vieta agli avvocati e alle persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza di patrocinare una parte nella cause di competenza del giudice di pace, è di garantire il ruolo conciliativo del giudice dal quale si pretende uno spirito di iniziativa e di sollecitudine nei confronti delle parti tendente a raggiungere una soluzione bonaria della vertenza (cfr. Messaggio n. 3739 del 29 gennaio 1991). Contrariamente a quanto preteso dal convenuto, dall'esclusione della partecipazione del professionista alle udienze e alla stesura degli allegati introduttivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301 m. 1), non può essere dedotto anche il divieto per la parte di farsi aiutare dal legale ad allestire l'allegato introduttivo che poi sottoscrive lei stessa, come avvenuto in concreto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 301 m. 8). In merito alla pretesa rappresentanza della moglie all'udienza da parte della segretaria dello studio legale, della stessa non si ha nessun riscontro negli atti e comunque non trattandosi di una giurista, alla medesima non può essere opposto il divieto di cui all'art. 301 CPC.
7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto.
8. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente non può essere accolta, il ricorso difettando sin dall'inizio della probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In ogni caso, trattandosi di una procedura di incasso di contributi alimentari, l'assistenza di un legale può anche non ritenersi necessaria (art. 14 cpv. 2 Lag), poiché il coniuge creditore di alimenti può rivolgersi alla competente autorità tutoria per ottenere l'aiuto all'incasso (art. 131 CC), nel quale rientra anche la procedura esecutiva (Schwenzer, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 5 ad art. 131 CC, Basilea 2000). Per quanto attiene all'analoga domanda formulata dal convenuto, la stessa non può essere accolta poiché in una procedura semplice come quella di rigetto dell'opposizione l'assistenza di un legale non appare necessaria (art. 14 cpv. 2 Lag; Cocchi/Trezzini, op. cit., App. ad art. 14 Lag m. 10).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 17 novembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente è respinta.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal resistente è respinta.
4. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,
sono poste a carico della ricorrente la quale rifonderà alla
controparte l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
5. Intimazione:
- ;
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria