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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.06.2005 16.2004.110

17. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·3,069 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

lavoro, responsabilità del lavoratore

Volltext

Incarto n. 16.2004.110

Lugano 17 giugno 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 novembre 2004 presentato da

RI 1  patrocinata da  PA 1  

contro  

la sentenza 19 ottobre 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. CL.2003.160) promossa con istanza 19 dicembre 2003 da

 CO 1  (I) patrocinata da  PA 2  

con la quale l'istante ha chiesto la condanna diAP 1 al pagamento di fr. 5'249.90 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2003 a titolo di stipendio di aprile 2003, quota parte di tredicesima, giorni di vacanza non goduti e assegni familiare, domanda estesa in sede di conclusioni a fr. 6'122.95 e alla quale si è opposta la convenuta, che ha opposto in compensazione un suo credito di fr. 7’480.- e rivendicato in via riconvenzionale il pagamento di fr. 4'000.-;

sulle quali il Pretore ha statuito il 19 ottobre 2004, accogliendo l’istanza limitatamente a fr. 3'647.85 netti oltre interessi dal 1° maggio 2003 e la domanda riconvenzionale nella misura di fr. 279.- oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2003;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto:                    A.   CO 1 è stata assunta da AP 1 come aiuto cucina tuttofare per il Ristorante __________" a __________, con uno stipendio di fr. 3'200.- mensili lordi per tredici mensilità, 4 settimane di vacanza l’anno e un periodo di prova di tre mesi. AP 1 ha accordato alla CO 1un aumento dello stipendio di fr. 140.- mensili. CO 1 ha disdetto il contratto il 12 marzo 2003 per la scadenza del 30 aprile 2003 e ha chiesto di poter anticipare la fine del lavoro per usufruire delle ferie e festivi maturati nel 2002 e 2003; il 28 marzo 2003 essa ha comunicato che avrebbe preso le sue vacanze dal 9 al 30 aprile 2003, in difetto di un piano di vacanze preciso da parte della datrice di lavoro. Terminato il rapporto di lavoro, CO 1 e AP 1 non hanno trovato un accordo sul pagamento del salario residuo, la datrice di lavoro rimproverando alla dipendente di aver trascurato il lavoro negli ultimi tempi per preparare la sua nuova attività nel settore della ristorazione con il collega __________, che l’aveva convinta a lasciare il posto di lavoro alla stessa data, e di aver lasciato i locali sporchi e trascurati.

                                  B.   Con istanza 19 dicembre 2003 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5'249.90 di cui fr. 2'880.- corrispondenti allo stipendio netto arretrato di aprile 2003, fr. 1'113.- pari alla quota parte di tredicesima lorda, fr. 890.70 per giorni di vacanze non goduti e fr. 366.per gli assegni familiari. All'udienza dell’11 febbraio 2004 Atanor SA ha ammesso la pretesa riferita allo stipendio di aprile 2003 agli assegni familiari e alla quota parte di tredicesima ma ha posto in compensazione un suo credito di fr. 7'480.per imputazione del salario percepito presso un altro datore di lavoro nel periodo di disdetta, indennità per abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO, recupero di vacanze godute in eccesso e di mancate trattenute assicurative, maggior costo del cuoco sostituto nel periodo di disdetta previsto dal CCNL, risarcimento del danno per la disinfezione della cucina, la perdita di merce e la perdita di incassi nel marzo 2003. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermandosi nelle conclusioni nelle rispettive domande, l’istante aumentando la pretesa a fr. 6'122.95, di cui fr. 3'246.20 per lo stipendio netto di aprile 2003 e gli assegni familiari, fr. 447.45 per la quota parte di tredicesima, fr. 1’670.- per vacanze non godute e fr. 759.20 per giorni festivi non goduti. __________ ha promosso davanti al medesimo Pretore un’azione per mercedi e salari nei confronti di AP 1 (incarto CL.2003.159).

                                  C.   Statuendo il 19 ottobre 2004, il Pretore ha accolto l’istanza di CO 1 nella misura di fr. 3'647.85 netti oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2003, ha rigettato in via definitiva per tale importo l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________. La domanda riconvenzionale di AP 1 è stata parzialmente accolta per fr. 279.- oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2003. Non sono state prelevate tasse e spese, mentre la convenuta è stata condannata a versare all’istante fr. 100.- per ripetibili dell’azione principale e fr. 400.- per ripetibili dell'azione riconvenzionale.

                                  D.   AP 1 è insorta con un ricorso per cassazione del 2 novembre 2004 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e pronunciare la reiezione dell’istanza e l’accoglimento integrale della propria domanda riconvenzionale. CO 1 propone con le osservazioni 15 novembre 2004 di respingere il ricorso.

e ritenuto

in diritto:                  1.   Il Pretore, accertato che la convenuta non contestava il diritto allo stipendio dell’istante per aprile 2003, con i relativi assegni familiare, ha rilevato che la quota parte della tredicesima mensilità era dovuta conformemente alle norme del CCNL, come previsto contrattualmente e per tale voce ha accordato fr. 401.65 netti all’istante. Egli ha invece respinto la pretesa salariale per le vacanze e i giorni festivi poiché la lavoratrice aveva indicato il proprio credito di vacanze dal 10 al 30 aprile 2003 e che non vi erano indizi atti a ritenere un orario lavorativo di 10 ore giornaliere invece delle 8.5 previste dal contratto. Il Pretore ha in seguito esaminato i crediti fatti valere in via riconvenzionale dalla convenuta, respingendoli tutti salvo la pretesa di recuperare le minori trattenute del premio per perdita di guadagno, in fr. 279.-. In conclusione, il primo giudice ha riconosciuto all'istante fr. 3'687.85 netti oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2003 e alla convenuta fr. 279.- oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2003.

                                   2.   La ricorrente rimprovera al Pretore di aver rifiutato l’audizione testimoniale di __________, già suo dipendente, che avrebbe potuto riferire sull’avvio della collaborazione con l’istante e sui danni da lei subiti a causa del comportamento lesivo del dovere di diligenza e di fedeltà di quest’ultima, e ne chiede l’assunzione da parte di questa Camera, ai sensi dell’art. 322 CPC. La richiesta non può essere accolta, già per il fatto che l’art. 322 CPC non è applicabile al ricorso per cassazione (art. 331 CPC). Il rifiuto del Pretore di assumere la prova non costituisce peraltro motivo di cassazione ai sensi dell’art. 327 lett. e CPC, la deposizione testimoniale non rivelandosi rilevante né utile ai fini del giudizio. Dagli atti risulta infatti che la datrice di lavoro, intenzionata ad avviare una collaborazione di lunga durata con il suo nuovo cuoco e l’aiuto cucina tuttofare, ciò di cui dovrebbe riferire __________, ha concluso con l’istante un contratto di durata indeterminata, con un periodo di prova di tre mesi (doc. B) e con un termine di disdetta conforme al CCNL, vale a dire di un mese per la fine di un mese. L’asserita intenzione di una collaborazione di lunga durata della ricorrente non è quindi stata seguita dai fatti e risultava ignota alla gerente dell'esercizio pubblico, che non aveva partecipato ai colloqui di assunzione (deposizione __________, verbale 17 maggio 2004, pag. 7). D’altra parte __________ non lavorava più alle dipendenze della ricorrente al momento in cui l’istante si è licenziata, e non è dato di vedere quindi come la sua deposizione possa dimostrare le affermazioni della ricorrente sul comportamento scorretto dell’istante.

                                   3.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   4.   La ricorrente critica il primo giudice per non aver considerato il comportamento “irresponsabile” dell’istante, che ha violato il contratto ponendo le basi per una sua attività concorrenziale la società __________ Sagl quando ancora lavorava alle sue dipendenze, e ha causato numerosi danni, in particolare la sparizione di merce pregiata (filetto di manzo e tonno) dall’esercizio pubblico, l’anomalo calo del fatturato in seguito alla demotivazione e alla scarsa devozione da lei mostrata dal mese di marzo 2003 unitamente al cuoco, che hanno lasciato la cucina in uno stato di sporcizia inaccettabile, rendendo necessaria una disinfestazione.

                                   5.   A norma dell’art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF 123 III 257 consid. 5a), nonché avuto riguardo alla natura del contratto, al rischio professionale, al grado di istruzione e alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, come pure in funzione alle capacità e alle attitudini del lavoratore (art. 321e cpv. 2 CO), ma egualmente anche da ciò che si potrebbe pretendere da un altro lavoratore posto nella stessa situazione ( Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 76). Violando tale dovere, il lavoratore non adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 1 e 3 all’art. 321a CO) e simile violazione può comportare per il lavoratore l’obbligo di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit. n. 4 all'art. 321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO, la quale presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi contrattuali, nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa è presunta. Incombe al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l’onere di provare l’assenza di ogni colpa.

                                   6.   In concreto la ricorrente ravvisa una violazione del dovere di diligenza e fedeltà della lavoratrice nel fatto di avere fondato con il collega __________ una società concorrente, la __________ Sagl, quando ancora era vincolata dal contratto di lavoro. Ora, costoro, entrambi assunti nel 2002, hanno fatto uso della possibilità di disdire il contratto per la fine di un mese con un preavviso di un mese, come previsto dal CCNL (doc. N CCNL 98, art. 6) e si sono licenziati il 12 marzo 2003 per la scadenza del 30 aprile 2003, l’istante chiedendo di usufruire dei giorni di vacanza dal 10 aprile 2003 (doc. E). Non si vede come tale comportamento possa costituire una violazione contrattuale nel senso auspicato dalla convenuta, già per il fatto che le parti non avevano pattuito rapporti di lavoro di lunga durata (cfr. doc. B) e che la disdetta è stata notificata conformemente al contratto e al CCNL.

                                         Dall’istruttoria è invero emerso che i due dipendenti, accompa__________", hanno visitato nel mese di febbraio l’esercizio pubblico da loro poi ripreso (deposizione  del 17 maggio 2004), ma nulla consente di ritenere che essi abbiano svolto attività concorrenziale per la loro nuova società, fondata l’8 aprile 2003 quando ancora lavoravano per la conve__________" di __________, ha riferito che il contratto di locazione con la __________ è stato sottoscritto dal 1° maggio 2003 e che l’attività è iniziata solo il 5 maggio 2003, benché i locali potessero essere usati già dal marzo 2003 (deposizione del 14 maggio 2004). In simili circostanze la pretesa di imputare fr. 2'500.- come salario percepito alle dipendenze della nuova società dal 9 al 30 aprile 2003 è del tutto infondata (cfr. Wyler, op. cit., pag. 78 in fine).

                                   7.   Né si può sostenere che l’istante abbia abbandonato il posto di lavoro senza motivo, così da dovere fr. 835.- per abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO, come rivendicato dalla ricorrente. La dipendente si è limitata a far valere il diritto alle vacanze, segnalando già il 12 marzo 2003 il desiderio di anticipare l’uscita del 30 aprile 2003 per usufruire della totalità delle ferie e dei giorni festivi (doc. C) e comunicando il 28 marzo 2003 che avrebbe terminato il lavoro il 9 aprile 2003, non avendo la datrice di lavoro presentato un piano di vacanze preciso (doc. E). L’assenza della dipendente ai banchetti del 9, 10 e 11 aprile 2003, di cui si duole la datrice di lavoro, non costituisce alcuna mancanza contrattuale, non risultando da un lato che la presenza della collaboratrice fosse stata richiesta, come era invece avvenuto per il cuoco, e dall’altro avendo la convenuta assunto per un mese, nell’aprile 2003, un __________(deposizione __________, verbale del 14 maggio 2004), di modo che non è rimasta senza personale di cucina, avendo anche avuto la possibilità di provare diversi candidati (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004, pag. 4).

                                   8.   Afferma la ricorrente che l’istante le causato tutta una serie di danni, di cui essa chiede il risarcimento, e che il Pretore ha respinto. Le singole poste vanno esaminate separatamente.

                                  a)   Per quanto riguarda la sparizione di merce(un filetto di manzo e un tonno), come ha rilevato con pertinenza il primo giudice, nulla dall’istruttoria lascia supporre che il mancato ritrovamento della merce da parte del nuovo cuoco sia imputabile all’istante. La merce era infatti conservata nei frigoriferi, in parte in cucina e in parte in cantina, accessibili liberamente anche da terzi (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004) durante le ore di apertura dell’esercizio pubblico.

                                  b)   Quanto al diminuzione del fatturato che la convenuta adduce di aver constatato nel mese di marzo e aprile 2003 addebitandolo alla mancanza di dedizione e di motivazione dell’istante e del suo collega, ormai interessati solo all’avvio della loro nuova attività, a prescindere dal fatto che l’istante era solo l’aiuto cucina tuttofare e non la gerente dell’esercizio pubblico, non risulta dall’istruttoria che essa abbia trascurato in alcun modo la sua attività in marzo e in aprile 2003 (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004). Il calo del fatturato coincide invece con l’assenza per vacanze della gerente, la quale non ha peraltro saputo spiegarsi la circostanza, affermando che il suo sostituto era sicuramente persona preparata e valida (deposizione __________, verbale del 17 maggio 2004). Sia come sia, la circostanza fatta valere non può essere addebitata al personale di cucina, la qualità dei pasti essendo rimasta di ottima qualità (deposizioni __________, verbale del 10 maggio 2004 e __________, verbale del 14 maggio 2004) di modo che le contrarie affermazioni della convenuta sono rimaste senza il benché minimo supporto probatorio.

                                   c)   Per quel che riguarda il maggior costo dovuto per il nuovo cuoco,

                                         la pretesa della convenuta è infondata, poiché la scelta di assegnare un mandato a tempo determinato a un cuoco con maggiori pretese salariali (doc. 13) rientra nella legittima scelta del datore di lavoro, che non può tuttavia essere imputata alla lavoratrice, aiuto cucina tuttofare che ha solo fatto uso del diritto di licenziarsi nel rispetto dei termini contrattuali di disdetta. Né, contrariamente a quello che la ricorrente adduce in questa sede, vi era emergenza, giacché essa ha potuto scegliere il nuovo cuoco e il nuovo personale tra diversi candidati (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004). Del resto, il rischio d’impresa consistente nella necessità di sostituire il personale è insito nel contratto di lavoro, a maggior ragione quando prevede, come in concreto, un termine di disdetta di un mese per la fine di un mese (doc. B). Sono poi rimaste senza riscontri le affermazioni della convenuta sulla situazione di grave sporcizia in cui si trovava la cucina al momento in cui ha iniziato a lavorare il nuovo cuoco. Questi ha invero dichiarato di aver trovato i locali sporchi (deposizione __________, verbale del 24 maggio 2004), ma ciò è stato contraddetto dal cameriere dell’esercizio pubblico, secondo il quale la cucina "aveva le necessarie pulizie" (deposizione __________, verbale del 10 maggio 2004).

                                  d)   Per quel che concerne le spese di disinfestazione, è vero che la ditta __________ SA è intervenuta il 10 aprile 2003 nell’esercizio pubblico per una disinfestazione di blattelle germaniche (scarafaggi comuni, doc. 8), ma non risulta che l'intervento sia dovuto a una negligenza grave dell’aiuto cucina, lo specialista della disinfestazione avendo spiegato che gli insetti in questione possono trovarsi nei depositi di merce degli esercizi pubblici indipendentemente dallo stato di igiene e di pulizia (deposizione __________, verbale del 19 maggio 2004). Egli ha d’altra parte aggiunto di non ricordare sue segnalazioni sull’igiene al gerente, deducendone che la cucina si trovava in stato igienico più che perfetto.

                                  e)   Quanto alle spese di intervento legale, intese a ottenere il rimborso dell’onorario fatturatole dal legale al quale essa si è rivolta in assenza del suo amministratore unico per appianare le divergenze insorte con l’istante, esse sono infondate. La necessità dell’intervento di un legale, in ultima analisi, deriva dalla struttura aziendale scelta dalla convenuta e non può – evidentemente – essere posta a carico dei dipendenti, come per altro esposto con pertinenza dal Pretore.

                                         In definitiva tutte le pretese riconvenzionali della convenuta, salvo quella di fr. 279.- già ammessa dal Pretore, sono infondate. La sentenza del Pretore, lungi dall’essere arbitraria, resisterebbe anche a un riesame completo dei fatti e del diritto, così che il ricorso per cassazione deve essere respinto.  

                                   9.   Tasse, spese e ripetibili seguono l’integrale soccombenza della ricorrente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 2 novembre 2004 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese. RI 1 rifonderà a CO 1 fr. 400.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-     -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                            La segretaria

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