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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.01.2004 16.2004.1

13. Januar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·590 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2004.1

Lugano 13 gennaio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 dicembre 2003 presentato da

__________  

contro  

la sentenza 11 dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.47) promossa con istanza 26 novembre 2002  nei confronti di

__________, Berlino (D) patr. dall'avv. __________  

con la quale l’istante ha rivendicato il suo diritto di proprietà su determinati beni oggetto di un pignoramento fatto eseguire dai convenuti nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno da loro promossa nei confronti di __________, domanda respinta dal pretore,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa da __________ nei confronti di __________, sono stati pignorati presso la debitrice determinati beni, tra cui un veicolo Mercedes Benz e i diritti azionari vantati dall’escussa nella società __________;

                                         che con istanza 26 novembre 2002 la società __________ ha rivendicato il suo diritto di proprietà sui menzionati beni, domanda alla quale i convenuti si sono opposti;

                                         che con sentenza 11 dicembre 2003 il pretore, accertata preliminarmente la propria competenza e il valore inappellabile della lite, ha respinto l’istanza non avendo l’istante provato di vantare ella stessa un diritto preferenziale sui beni pignorati presso __________;

                                         che con scritto 24 dicembre 2003 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                         che nel caso concreto il contenuto dello scritto 24 dicembre 2003 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a fornire indicazioni circa i propri rapporti di dare e avere con __________ , a dipendenza del prestito di fr. 65'967.- concesso a quest'ultima;

                                         che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio pretorile, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

                                         che il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   L'atto ricorsuale 24 dicembre 2003 di __________ è nullo.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ ;

                                         – __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria